C00/00995/00/00/00007
Astolfi Sergio Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giulio Toesca
Consiglieri: Badia, Violante, Medici, Azzolina
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N (s/n) del 7 luglio 1945
Emanata nei confronti di Astolfi Sergio
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 271 del 28 settembre 1945
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
La Corte, visto l’art. 539 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza 7/07/1945 della Corte straordinaria d’Assise di Torino, impugnata da Astolfi Sergio, perché il fatto non costituisce reato. Ordina la scarcerazione dell’Astolfi ove non debba rimanere detenuto per altra causa.
- Sintesi della motivazione:
La Cassazione afferma l’irrilevanza penale delle condotte dell’Astolfi, condannato in primo grado ad un anno e due mesi di reclusione ai sensi dell’art. 271 c.p., «Associazioni antinazionali», poiché iscritto al P.r.f.
Il Partito non può considerarsi quale associazione antinazionale, avendo come proposito il rafforzamento del sentimento nazionale, non la sua diminuzione o distruzione. Né avrebbe rilievo la dichiarazione del 15/9/1943, riprodotta nel noto manifesto di Verona, secondo cui il compito principale del partito sarebbe stato quello di «appoggiare efficacemente e cameratescamente l’esercito germanico» perché il neofascista «non poteva, soltanto perché tale, essere obbligato dai gerarchi a prestazioni di carattere militare». Ricorda la Suprema Corte come «il sentimento nazionale non è che l’amore verso il proprio paese e non esclude la divergenza di accezioni, nei cittadini, circa il pubblico bene ed il miglior modo di realizzarlo, per cui può accadere che si ami ardentemente la patria e, ciò nonostante, si sia in contrasto di vedute con i governanti legittimi e la maggioranza della popolazione».
Né può ravvisarsi la diversa fattispecie di usurpazione di potere politico di cui all’art. 287 c.p., posto che i capi del partito erano stati investiti dei poteri politici e militari direttamente dal tedesco invasore e che la conservazione di tali poteri era affidata alle forze militari che non si potevano identificare col partito stesso. Parimenti, non è applicabile l’art. 305 c.p.
- Massima:
La mera iscrizione al Partito fascista repubblicano non costituisce reato e, pertanto, all’iscritto al partito non può essere, per ciò solo, riconosciuta alcuna responsabilità penale.
28/09/1945
Come citare questa fonte. Astolfi Sergio in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19589]