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Fascicolo: Baloira Maggiorino e altri

C00/00995/00/00/00008
Baloira Maggiorino e altri
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente:
Consiglieri:

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 2 febbraio 1946
Emanata nei confronti di: Baloira Maggiorino, Pellegrinelli Giuseppe, Bergesio Sebastiano, Cavallo Bruno

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 248 del 20 febbraio 1947
Esito: rigetto

- Dispositivo:
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi come sopra proposti e condanna il Baloira, il Pellegrinelli, il Bergesio e il Cavallo al pagamento in solido delle spese del procedimento e della somma di lire duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

- Sintesi della motivazione:
La sentenza riguarda gli imputati Baloira Maggiorino, condannato in primo grado alla pena di vent’anni di reclusione e 4000 lire di multa; Pellegrinelli Giuseppe, Bergesio Sebastiano e Cavallo Bruno, condannati invece a cinque anni di reclusione e ad una multa pari a 4000 lire.
Il Baloira era stato ritenuto responsabile dei delitti di collaborazionismo politico - per aver denunciato alle SS tedesche tale Roberto Ancona, ebreo – e di concussione, in concorso con gli altri coimputati (ritenuti a loro volta tutti responsabili per la fattispecie medesima), per aver estorto denaro all’Ancona sotto la minaccia di deportazione in Germania.
La Corte rigetta tutti i motivi di ricorso presentati.
Quanto al Baloira non poteva applicarsi l’amnistia d.p. 4/1946 per l’evidente fine di lucro con cui egli aveva agito; non vi era alcun difetto motivazionale sulla sussistenza del reato di cui all’art. 58 c.p.m.g., essendo stato dimostrato come egli avesse agito «con piena e perfetta consapevolezza delle conseguenze» della delazione e per «favorire i disegni politici del nemico, che infieriva con ogni mezzo e dappertutto contro gli israeliti»; corretta configurazione del delitto di concussione e non di corruzione, attesa la presenza di minaccia e costrizione contro l’Ancona; corretto diniego delle attenuanti generiche, visti «i motivi abbietti che determinarono le azioni dell’imputato», e dell’attenuante prevista dall’art. 7 d.lgs.lgt. 159/1944 ignorandosi «in che cosa sia consistita la sua attività contro il tedesco».
Il Collegio rigetta anche la qualificazione del fatto proposta dal Pellegrinelli (truffa ex art. 640 c.p.) e così il relativo motivo di ricorso dato che, se la dazione o promessa di cosa non dovuta deriva esclusivamente dall’abuso della qualità o delle funzioni di pubblico ufficiale (nel caso: una minaccia d’arresto) si concretizza concussione per induzione e non truffa.
Il Bergesio aveva lamentato difetto di motivazione nel diniego dell’attenuante ex art. 114 c.p., ma la Corte ritiene che egli non abbia dato un apporto di minima importanza alla commissione del reato, avendo egli suggerito al Baloira di servirsi di uomini della questura per porre in atto la concussione ai danni dell’Ancona.
Quanto al Cavallo, infine, la Cassazione ribadisce la sua responsabilità al pari degli altri correi (come dimostrato dall’Assise di Torino) e rigetta anche in questo caso l’stanza di applicazione del 114 c.p., non potendosi riconoscere come minimo apporto quello dato dal Cavallo, avendo egli trovato l’agente di questura che avrebbe poi partecipato al delitto ai danni dell’Ancona. Inoltre, si ribadisce l’inapplicabilità dell’attenuante di cui all’art. 7 d.lgs.lgt. 159/1944, poiché la dichiarata fede comunista (come una qualsiasi altra fede politica) non era sufficiente a giustificare il beneficio, non essendosi tradotta in alcun atto a favore del movimento di liberazione nazionale; parimenti, non potevano essergli accordate nemmeno le attenuanti generiche, come già sostenuto nel merito, non essendovi alcuna circostanza oggettiva o soggettiva che ne giustificasse l’applicazione.

- Massima:
Ai sensi degli artt. 110 e ss. c.p. rispondono del medesimo fatto tutti coloro che ne concorrano, indipendentemente dall’apporto causale, materiale o morale, che abbiano fornito.

Qualora la dazione o promessa di cosa non dovuta avvenga in ragione di una minaccia ricevuta, il fatto costituisce concussione ai sensi dell’art. 317 c.p. e non altre fattispecie di reato, quali corruzione (319 c.p.) o truffa (640 c.p.).

Atti di delazione a danno di cittadini ebrei configurano il delitto di collaborazionismo politico col nemico ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g

Non può concedersi l’attenuante prevista dall’art. 114 c.p. se il soggetto che la richieda abbia posto in essere atti quale l’aver suggerito ulteriori correi o l’aver individuato colui che sia poi concorso nell’esecuzione del fatto.

Se non vi sono circostanze oggettive o soggettive che ne suggeriscano l’ammissione, non difetta di motivazione la sentenza che escluda l’applicazione dell’art. 62 bis c.p. e quindi le circostanze attenuanti generiche.

Non dà luogo al beneficio di cui all’art. 7 d.lgs.lgt. 159/1944 la dichiarata fede politica antifascista, personali o dei propri familiari, qualora essa non si sia tradotta in atti concreti a favore del movimento di liberazione nazionale.
20/02/1947


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Gallo Giacomo 26/06/2024
Di Massa Maria 26/06/2024
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Come citare questa fonte. Baloira Maggiorino e altri  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19590]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020