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Fascicolo: Baratella Armando

C00/00995/00/00/00009
Baratella Armando
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente:
Consiglieri:

Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 7 settembre 1945
Emanata nei confronti di: Baratella Armando

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 219 del 15 febbraio 1947
Esito: parziale annullamento senza rinvio; rigetto nel resto

- Dispositivo:
La Corte di Cassazione, visti gli art. 537, 539 c.p.p., 2 D.P. 22/06/1946 n. 4, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’Assise straordinaria di Torino, in data 7 settembre 1945, in punto a condanna del Baratella Armando di Guerrino per delitto di collaborazionismo per estinzione del reato a seguito di amnistia. Rigetta nel resto il ricorso e determina in anni due, mesi sei e lire duemila di multa la pena a carico del ricorrente.

- Sintesi della motivazione:
La sentenza in esame riguarda tale Baratella Armando, minorenne, condannato in primo grado alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione e duemila lire di multa per collaborazionismo politico ex art. 58 c.p.m.g. ed estorsione a danno di tale Lampis Giovanni.
Il Collegio rileva come, innanzitutto, la condotta di collaborazionismo rientri nell’ambito di applicazione dell’amnistia di cui al d.p. 22 giugno 1946, n. 4, non sussistendo cause ostative al beneficio, e che, pertanto, il reato debba estinguersi.
Respinge inoltre i motivi di ricorso relativi al secondo capo di imputazione: non viene ravvisata violazione delle norme di procedura in caso di imputati minorenni, dal momento che il d.lgs.lgt. 159/1944 non fa alcuna distinzione di procedura fra imputati maggiorenni e minorenni trattando della giurisdizione straordinaria in materia di collaborazionismo e condotte correlate; né viene condivisa la doglianza dell’imputato secondo cui la sentenza non motiverebbe l’esistenza degli estremi della condotta di estorsione, poiché «esauriente risulta invece la dimostrazione […] circa l’elemento materiale […], nonché circa l’elemento intenzionale […] e circa infine l’assoluta indipendenza di tale azione delittuosa da qualsiasi attività collaborazionistica, onde non può, per ragioni di connessione, estendersi al medesimo il beneficio dell’amnistia».

- Massima:
La giurisdizione straordinaria prevista dal d.lgs.lgt. 159/1944 si applica, indistintamente, a imputati maggiorenni e minorenni, non presentando tale norma alcuna distinzione in tal senso.

In presenza di concorso di reati, l’amnistia d.p. 6 giugno 1946, n. 4, pur applicata ad uno dei capi di imputazione, non è estendibile agli altri, qualora le condotte cui si riferiscono non siano in alcun modo ricollegabili ad una qualsiasi attività collaborazionistica.
15/02/1947


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Gallo Giacomo 26/06/2024
Di Massa Maria 26/06/2024
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Come citare questa fonte. Baratella Armando  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19591]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020