C00/00995/00/00/00011
Barbieri Antonio Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Bicci, Badia, Vittori, Misasi, Valenti, Vista
Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 27 giugno 1947
Emanata nei confronti di: Barbieri Antonio
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 133 del 20 febbraio 1948
Esito: annullamento con rinvio
- Dispositivo:
Visti gli art. 537, 543 n. 3 c.p.p., pronunciando sul ricorso di Barbieri Antonio avverso la sentenza 27 giugno 1947 della sezione speciale della Corte d’Assise di Torino proferita nei suoi confronti, annulla la sentenza nella parte relativa alla dichiarata colpevolezza dello stesso Barbieri per concorso nell’omicidio di Mura Gianfranco e rinvia il giudizio per nuovo esame alla Corte di Assise – sezione ordinaria – di Roma.
- Sintesi della motivazione:
Il Collegio è chiamato qui a giudicare della posizione di Antonio Barbieri, condannato in primo grado alla pena di ventiquattro anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, regime di libertà vigilata e confisca dei beni, perché ritenuto responsabile di collaborazionismo militare col nemico ex art. 51 c.p.m.g.
In particolare, il ricorrente era stato ritenuto responsabile di concorso nell’omicidio di tale Mura Gianfranco. Sul punto la Cassazione ravvisa però una «indiscutibile e non lieve inesattezza» da parte dei giudici di primo grado: sarebbe infatti stato necessario un maggiore approfondimento sull’effettivo intervento del Barbieri, della cui partecipazione al momento della fuga del Mura, dell’inseguimento che era seguito e del tragico epilogo non si aveva certezza (benché egli fosse sicuramente presente all’interrogatorio, cronologicamente precedente).
Il Collegio di merito avrebbe, cioè, considerato il fatto come «una sequela ininterrotta di eventi», senza percepire la dissociazione temporale occorsa fra il momento del fermo e quello dell’omicidio. Se la Corte avesse ravvisato tale cesura cronologica, avrebbe presumibilmente svolto un più approfondito esame sulla presenza e sull’effettiva partecipazione dell’imputato ad entrambe le fasi.
La Corte territoriale si sarebbe inoltre basata su due testimonianze ambigue e inidonee a sostenere, con assoluta certezza, la responsabilità del ricorrente per l’omicidio del Mura: «è intuitivo – afferma la Suprema Corte – che il nome di costui corresse sulla bocca di tutti come l’indiretto provocatore della triste fine del Mura […], ma per certo ciò non significava pure che egli avesse sparato o incitato a sparare contro il fuggiasco, incorrendo nella penale responsabilità a suo carico affermata».
La sentenza impugnata avrebbe dunque dovuto motivare e fornire congrua giustificazione del convincimento dei giudici di merito. Ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che, secondo quanto afferma la Cassazione, per tutta la durata del servizio prestato nella guardia repubblicana il Barbieri «non aveva dato luogo ad accuse di sorta, nonostante l’appartenenza ad un reparto macchiatosi di tristi imprese».
- Massima:
Difetta di motivazione la sentenza che, nell’attribuire la responsabilità penale in concorso per il caso di omicidio, non motivi adeguatamente sul convincimento del collegio, basandosi su presunzioni e deposizioni testimoniali ambigue.
20/02/1948
Come citare questa fonte. Barbieri Antonio in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19593]