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Fascicolo: Bellone Aurelio

C00/00995/00/00/00013
Bellone Aurelio
Corte di Cassazione di Roma
Sezione Seconda penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Russo, Trasimeni, Chieppa, Bicci, Maiorana

Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 28 giugno 1945
Emanata nei confronti di: Bellone Aurelio

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 592 del 6 aprile 1946
Esito: annullamento senza rinvio

- Dispositivo:
La Corte, visto l’art. 539 c.p.p., annulla senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la sentenza della Corte straordinaria di Assise di Torino, in data 28 giugno 1945, impugnata come sopra da Bellone Aurelio.

- Sintesi della motivazione:
Bellone Aurelio veniva condannato dalla C.a.s. torinese alla pena di dieci mesi di reclusione in quanto, da iscritto al Partito fascista repubblicano, era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 271 c.p., «Associazioni nazionali».
La Suprema Corte annulla senza rinvio, ribadendo il consolidato precedente secondo cui la mera iscrizione al partito non integrerebbe il reato contestato, né fattispecie di altro genere. Il Pfr, come il Pnf prima, avrebbe avuto infatti il fine di valorizzare ed accrescere il patriottismo e non, invece, quello di deprimere il sentimento nazionale, come invece previsto dall’art. 271 c.p.

- Massima:
La semplice iscrizione al Partito fascista repubblicano non costituisce reato.
06/04/1946


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Gallo Giacomo 26/06/2024
Di Massa Maria 26/06/2024
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Come citare questa fonte. Bellone Aurelio  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19595]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020