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Fascicolo: Bergogna Giovanni

C00/00995/00/00/00015
Bergogna Giovanni
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Colucci, Del Guercio, Valenti, Pietri, Vittori, Ricciardelli

Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 9 gennaio 1947
Emanata nei confronti di: Bergogna Giovanni

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 1226 del 20 dicembre 1947
Esito: annullamento senza rinvio per applicazione di amnistia

- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione, visto l’art. 539 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per effetto di amnistia, ed ordina la scarcerazione del Bergogna Giovanni se non è detenuto per altra causa.

- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte giudica la posizione di Bergogna Giovanni, già condannato ex art 58 c.p.m.g. alla pena di sette anni di reclusione (di cui cinque condonati) per aver preso parte al rastrellamento di Mezzanile, durante il quale erano stati uccisi due partigiani.
La Corte di merito aveva ritenuto di non poter applicare l’amnistia ex d.p. 22 giugno 1946, n. 4 ritenendo che vi ostassero tutti gli omicidi avvenuti durante fatti di collaborazionismo, anche se non voluti dal singolo collaborazionista e quindi ad egli non imputabili.
Il Collegio accoglie il ricorso, ricordando che «i fatti costituenti causa ostativa alla concessione del beneficio, e tra essi quelli di omicidio, devono essere penalmente imputabili al soggetto attivo del reato di collaborazionismo»: devono perciò sussistere tanto il requisito oggettivo quanto quello soggettivo previsti dalla legge.
Pertanto, pur dovendosi riconoscere il Bergogna colpevole ex art. 58 c.p.m.g. per i fatti compiuti, va riconosciuta la piena applicabilità dell’amnistia, non avendo egli né voluto né eseguito le uccisioni suddette – che dunque non possono produrre alcuna efficacia ostativa.

- Massima:
I fatti che costituiscono causa ostativa alla concessione dell’amnistia d.p. 22 giugno 1946, n.4 devono essere penalmente imputabili al soggetto attivo del reato di collaborazionismo. Pertanto, non impedisce l’applicazione del beneficio l’aver partecipato ad un rastrellamento nel corso del quale siano avvenute delle uccisioni, se esse non sono state né volute né compiute dall’imputato.
20/12/1947


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Gallo Giacomo 26/06/2024
Di Massa Maria 26/06/2024
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Come citare questa fonte. Bergogna Giovanni  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19597]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020