Accesso riservato

Fascicolo: Boccato Antonio

C00/00995/00/00/00018
Boccato Antonio
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Maiorana, Pannullo, Trasimeni, Vita, Pietri, Vista

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 5 aprile 1946
Emanata nei confronti di: Boccato Antonio

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 680 del 13 maggio 1947
Esito: parziale annullamento con rinvio; rigetto nel resto

- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa allo scopo di lucro e rinvia per nuovo giudizio in questo punto alla Corte di Assise di Novara, sezione speciale. Rigetta nel resto.

- Sintesi della motivazione:
La Corte rigetta il motivo di ricorso presentato dal Boccato (condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per collaborazionismo politico col nemico ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g.) inerente all’assenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e afferma che, pur avendo il Giudice «il dovere di proporsi, anche senza esservi espressamente richiesto dalla parte, se l’imputato sia meritevole» di tale concessione, egli «non ha l’obbligo di dichiarare le ragioni per le quali non abbia creduto di concedere le dette attenuanti, se tale concessione non è stata argomento di una richiesta dell’interessato», bastando la chiara espressione del rifiuto.
Per quel che riguarda l’applicabilità dell’amnistia, invece, il Collegio ritiene che la Corte di merito non avrebbe indagato sulla causa ostativa del fine di lucro: pare che l’imputato avesse infatti denunciato ai suoi superiori il partigiano Esposito, dopo aver finto di volersi unire alle formazioni partigiane, in cambio di un premio di trentamila lire.
Su questo, come rilevato dalla Suprema corte, la sentenza impugnata fornisce soltanto un cenno, per cui si rende necessario un nuovo esame sul punto.

- Massime:
Il giudice non è tenuto a dichiarare i motivi per cui non abbia concesso le attenuanti generiche, se in proposito non è stata presentata alcuna richiesta dalla parte.

Difetta di motivazione ed è annullabile la sentenza che non indaghi in modo congruo sulla sussistenza o meno di cause ostative alla concessione dell’amnistia.
13/05/1947


0


Relazioni con altri documenti e biografie




Gallo Giacomo 27/06/2024
Di Massa Maria 27/06/2024
visualizza

Esplora livello


export xml Scarica la scheda in formato XML  Includi documenti
Come citare questa fonte. Boccato Antonio  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19600]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020