C00/00995/00/00/00020
Borazza Maria Teresa Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giulio Toesca
Consiglieri: Badia, Fazzani, Azzolina, Palazzo
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) dell’11 luglio 1945
Emanata nei confronti di: Borazza Maria Teresa
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 303 del 1° ottobre 1945
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
La Corte, visti gli artt. 537 e 539 c.p.p., annulla senza rinvio perché il fatto non costituisce reato la sentenza 11 luglio 1945 della Corte d’Assise straordinaria di Torino nei confronti di Borazza Maria Teresa fu Angelo e di costei ordina l’immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa.
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte giudica qui la posizione di Borazza Maria Teresa, giudicata colpevole in primo grado, ai sensi dell’art. 271 c.p., per aver favorito i disegni politici del nemico in quanto iscritta al P.f.r.
In questa sentenza il Collegio ribadisce l’inconciliabilità fra partito e l’associazione antinazionale di cui alla norma richiamata, dal momento che esso «mai ebbe fra i suoi postulati di distruggere od attenuare il sentimento nazionale», proponendosi piuttosto il contrario. L’iscrizione, inoltre, non è altro che «adesione alle ideologie palesi» del partito e pertanto è condotta inidonea a costituire elemento di reato.
- Massima:
L’iscrizione al Partito fascista repubblicano non costituisce reato, in quanto mera adesione all’ideologia dello stesso.
01/10/1945
Come citare questa fonte. Borazza Maria Teresa in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19602]