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Fascicolo: Bosco Giovanni

C00/00995/00/00/00021
Bosco Giovanni
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Colucci, Armao, Badia, Violante, Vista

Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 3 luglio 1946
Emanata nei confronti di: Bosco Giovanni

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 66 del 26 gennaio 1948
Esito: parziale annullamento con rinvio

- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla capacità di intendere e di volere e sulle circostanze aggravanti di cui ai numeri 2 e 4 dell’art. 112 del codice penale. Rigetta nel resto e rinvia alla Corte d’Assise di Milano.

- Sintesi della motivazione:
Il ricorrente, Bosco Giovanni, veniva condannato in primo grado alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio aggravato compiuto ai danni del partigiano Antonio Barile.
Il Collegio rigetta gran parte dei motivi di ricorso.
La censura in materia di violazione delle norme sul giudizio direttissimo non potrebbe accogliersi, anche in ragione dell’accettazione senza riserve di tale modalità – come dimostrato dalla mancata presentazione di eccezioni sul punto dinnanzi alla Corte di merito. Passando a motivi di natura sostanziale, la prova dell’omicidio (e così anche del dolo) sarebbe stata ampiamente dimostrata in base alle risultanze probatorie raccolte in primo grado. Infondate sarebbero pure le ipotesi, prospettate dalla difesa del Bosco, dell’omicidio preterintenzionale, in ragione dell’accertata volontà in capo al Bosco; della legittima difesa, in quanto l’azione del ricorrente sarebbe stata commessa «evidentemente per rappresaglia», dopo che egli, la mattina stessa, era stato disarmato da alcuni partigiani; della provocazione, dato che il predetto disarmo era avvenuto a opera di altri e non del Barile; dell’aver agito per suggestione di una folla in tumulto, avendo la sentenza impugnata escluso che sussistesse tale circostanza; e del concorso della persona offesa, circostanza diminuente ai sensi dell’art. 62, n. 5 c.p., poiché il Barile non fece «alcunché per determinare l reazione del ricorrente», come dimostrato in primo grado.
Fondate, invece, le riserve sulle circostanze aggravanti ravvisate dal Collegio di merito e sulla capacità di intendere e di volere del Bosco, minore degli anni 18 al momento del fatto.
Quanto alle aggravanti, non vi sarebbe prova che egli abbia «promosso od organizzato l’altrui partecipazione all’omicidio del Barile», trattandosi dell’unico imputato per il fatto.
La capacità di intendere e di volere era stata invece ritenuta sussistere sulla sola base del volontario arruolamento del Bosco nell’esercito repubblicano. Ma, nota la Suprema Corte, «l’ardimento del ragazzo, che può anche profilarsi come mancato esercizio dei poteri critici e di controllo, non può essere assunto a criterio unico per l’esistenza della capacità penale, la quale consiste nella possibilità di normale valutazione e di conseguenti atti di volizione sul presupposto di una maturità di giudizio e di deliberazione, che devono dimostrarsi dal giudice, avute presenti tutte le circostanze di carattere oggettivo e soggettivo idonee a rivelare lo stato della formazione mentale e spirituale del minorenne».
Pertanto, la Corte annulla la sentenza in relazione a questi ultimi due motivi e rinvia a nuova Corte di merito per nuovo esame sul punto.

- Massime:
L’accettazione senza riserve di una modalità processuale alternativa al normale andamento dibattimentale (nel caso concreto: il giudizio direttissimo) e la mancata presentazione di eccezioni nel corso del procedimento impediscono la presentazione di apposita censura in sede di impugnazione.

Il giudizio sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, a maggior ragione quando si tratti di minorenne, non può essere basato soltanto su elementi contestuali quale può essere un volontario arruolamento, ma deve essere fondarsi sulla valutazione delle sue capacità volitive e valutative, debitamente sondate dal giudice tenute presenti tutte le caratteristiche oggettive e soggettive emerse nel giudizio e idonee a concorrere in tale disamina.
26/01/1948


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Gallo Giacomo 27/06/2024
Di Massa Maria 27/06/2024
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Come citare questa fonte. Bosco Giovanni  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19603]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020