C00/00995/00/00/00023
Brun Luigi Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Serena Monghini
Consiglieri: Pannullo, Misasi, Armao, Cataldi, Vita, Violante
Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 11 gennaio 1946
Emanata nei confronti di: Brun Luigi
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 739 del 23 maggio 1947
Esito: annullamento senza rinvio per intervenuta amnistia
- Dispositivo:
Letti gli art. 3 d.p. 22/06/1946, n. 4 e 539 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza 11/01/1946 della sezione speciale della Corte di Assise di Torino a carico di Luigi Brun, perché il reato è estinto per effetto di amnistia.
- Sintesi della motivazione:
Luigi Brun veniva assolto, in primo grado, dall’accusa di collaborazione col tedesco (l’aver provocato l’arresto di tre prigionieri inglesi evasi) per insufficienza di prove.
La Corte osserva che il delitto è estinto per intervenuta amnistia, non sussistendo alcuna esclusione per l’applicabilità della stessa: i prigionieri, infatti, «non costituiscono più, per effetto della cattura in fatto di guerra, elementi delle Forze Armate alleate e perciò l’attività collaborativa che si svolge a loro danno non può esser considerata reato a danno delle stesse Forze Armate».
- Massima:
I prigionieri alleati non costituiscono, per effetto della cattura, elementi delle Forze Armate alleate e l’attività di collaborazione col tedesco esercitata in loro danno non può essere considerata reato a danno delle stesse Forze Armate. Pertanto, tale condotta non rientra nella clausola di esclusione di cui all’art. 13 d.p. 22 giugno 1946, n. 4 e l’amnistia è applicabile.
23/05/1947
Come citare questa fonte. Brun Luigi in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19605]