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Fascicolo: Buscardo Bruno

C00/00995/00/00/00025
Buscardo Bruno
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Maiorana, Vita, Valenti, Pietri, Vittori, Ricciardelli

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Cuneo
Sent. N (s/n) del 26 marzo 1947
Emanata nei confronti di: Buscardo Bruno

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 1176 del 3 dicembre 1947
Esito: annullamento con rinvio

- Dispositivo:
visto l’art. 543 c.p.p., annulla la sentenza impugnata per erronea applicazione dell’articolo 51 c.p.m.g. e per mancanza di motivazione sulla volontà di uccidere e sulla responsabilità del ricorrente nell’omicidio, e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Assise di Venezia.

- Sintesi della motivazione:
L’imputato veniva condannato dalla sezione speciale della Corte d’Assise di Cuneo alla pena di trent’anni di reclusione per collaborazionismo militare col nemico ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g., avendo egli, secondo la Corte territoriale, «per motivi abietti e futili ed approfittando delle particolari condizioni inerenti allo stato di guerra tali da ostacolare la pubblica e privata difesa», ucciso a colpi di arma da fuoco tale Fruttero Andrea, «ucciso mentre si divertiva a caccia» poiché ritenuto erroneamente un partigiano.
Il Supremo Collegio accoglie alcuni fra i motivi di ricorso presentati dall’imputato, rilevando difetti di motivazione in ordine all’avvenuta uccisione del Fruttero, nonché l’erronea qualificazione del fatto – non riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 51 c.p.m.g.
Il giudice di primo grado avrebbe innanzitutto trascurato del tutto la deposizione di un teste che, riferendo sull’omicidio, aveva reso informazioni a discarico dell’imputato.
Ciò, insieme al rifiuto di nuova citazione di altro teste, fino ad allora mai comparso, avrebbe determinato nel Collegio procedente un incongruo convincimento, maturato senza aver acquisito importanti circostanze sui fatti di causa – utili a determinare l’effettiva responsabilità in capo al ricorrente o ad uno fra gli altri coimputati che, a differenza del Buscardo, erano stati assolti dalla Corte di merito.
Si ravvisa inoltre manifesta illogicità in quanto affermato dal giudice a quo dal momento che, pur non avendo utilizzato o ammesso i mezzi di prova menzionati, aveva affermato che «avrebbe potuto, nell’ipotesi più favorevole alla difesa, utilizzare le prove raccolte in quella istruttoria», cosa che non era stata fatta in alcun modo.
Viene inoltre rilevato difetto di motivazione anche «in ordine alla causa dell’uccisione del povero Fruttero». Il Collegio di merito, infatti, non solo avrebbe omesso di verificare se il primo colpo, che era stato dimostrato provenire da uno dei coimputati, fosse stato già idoneo a provocare la morte della vittima, ma avrebbe anche trascurato di esaminare l’elemento psicologico con riferimento al reato di omicidio, «non potendo escludersi perentoriamente l’ipotesi che il Buscardo fosse stato determinato ad agire […] da volontà di intimorire o di ferire la vittima, disobbediente all’ingiunzione di fermarsi».
Inoltre, il fatto contestato non rientrerebbe nel disposto di cui all’art. 51 c.p.m.g., non trattandosi in alcun modo di favoreggiamento militare in favore del nemico: il Buscardo era stato ucciso, mentre era a caccia, perché visto armato e scambiato erroneamente per un partigiano. Pertanto, non essendo stato ucciso un partigiano in quanto tale, la Suprema Corte ritiene che non si possa «riscontrare la materialità del delitto di aiuto al nemico» previsto dalla norma suddetta.
Non trattandosi di collaborazionismo militare vengono meno due motivi di ricorso strettamente collegati e relativi alla mancata condanna dei due coimputati e al dolo specifico del reato di aiuto militare al nemico, che la Corte respinge così come respinge le richieste di assoluzione piena per collaborazionismo politico ex art. 58 c.p.m.g., di estinzione per amnistia, di assoluzione per insufficienza di prove e di applicazione dell’art. 55 c.p. (eccesso in legittima difesa) dal momento che, avendo la Corte di merito ritenuto trattarsi di collaborazionismo militare, essa non aveva l’obbligo di motivare sull’ipotesi di cui all’art. 58 e, avendo poi «riconosciuto il Buscardo colpevole di omicidio volontario e motivato in proposito, non aveva l’obbligo di motivare ex-professo» su tutte le altre richieste.
Vengono infine respinti i motivi aggiunti: sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. viene rilevato come tale richiesta non fosse mai stata avanzata al Giudice di merito; in riferimento all’attenuante prevista dall’art. 114 c.p. in caso di minima partecipazione di uno dei concorrenti, viene rilevato come l’apporto del ricorrente fosse stato decisivo e non derivasse da ordini ricevuti da parte di suoi superiori.

- Massime:
Difetta di motivazione la sentenza che trascuri, senza adeguata motivazione, una o più risultanze probatorie emerse nella fase istruttoria.

Difetta di motivazione la sentenza che ometta di analizzare compiutamente il profilo soggettivo dell’imputato (nello specifico: la sentenza che, in relazione ad un omicidio, ometta di verificare se l’imputato abbia agito con volontà di intimorire o di ferire, anziché necessariamente uccidere).

Non costituisce il reato di aiuto militare al nemico ex art. 51 c.p.m.g. l’omicidio di persona estranea al movimento di liberazione nazionale che, non essendosi fermato in seguito a specifico ordine, sia stato erroneamente ritenuto un partigiano.
03/12/1947


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Gallo Giacomo 28/06/2024
Di Massa Maria 28/06/2024
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Come citare questa fonte. Buscardo Bruno  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19607]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020