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Fascicolo: Casale Secondo

C00/00995/00/00/00026
Casale Secondo
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Colucci, Valenti, Pietri, Del Guercio, Vittori, Ricciardelli

Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) dell’11 dicembre 1946
Emanata nei confronti di: Casale Secondo

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 1227 del 20 dicembre 1947
Esito: rigetto del ricorso

- Dispositivo:
Visti gli art. 537 e 549 c.p.p., rigetta il ricorso proposto da Casale Secondo avverso la sentenza 11 dicembre 1946 della sezione speciale della Corte d’Assise di Torino proferita nei suoi confronti, e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di lire cinquemila.

- Sintesi della motivazione:
Il Collegio rigetta il ricorso del Casale, condannato in primo grado alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione (interamente condonata), all’interdizione temporanea dai pubblici uffici e alla confisca di metà del suo patrimonio per collaborazionismo politico col nemico. Era stato infatti riconosciuto quale responsabile, grazie ad una delazione, del sequestro dei beni di una coppia di ebrei, tali Treves, precedentemente deportati in Germania.
I giudici ritengono innanzitutto che quanto compiuto rientri a pieno nel concetto di collaborazione politica col nemico, poiché tale attività rientrava nell’ambito dell’opera «distruttrice di persone e di cose» attuata dalle autorità nazifasciste a danno degli ebrei. Ravvisano inoltre che la Corte di merito abbia motivato le ragioni per le quali ritenere che la delazione (che il ricorrente aveva definito come involontaria o per lo meno imprudente) fosse del tutto volontaria. Anche lo scopo di lucro – che secondo il Casale non sarebbe sussistito – sarebbe desumibile dalle risultanze probatorie (nello specifico, da una lettera scritta dal ricorrente medesimo). Infine, la Corte afferma che, non essendo stata disposta confisca totale dei beni del Casale, non vi è violazione del d.lgt. 159/1944 non richiedendosi prova dell’attiva e spontanea opera fornita all’invasore.

- Massima:
Condotte di spoliazione e sequestro dei beni di famiglie ebree costituiscono una fra le possibili concretizzazioni del reato di collaborazione politica col nemico ex art. 58 c.p.m.g., essendo questo uno fra i mezzi più tipici messi in atto dai nazifascisti a danno degli ebrei.
20/12/1947


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Gallo Giacomo 28/06/2024
Di Massa Maria 28/06/2024
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Come citare questa fonte. Casale Secondo  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19608]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020