C00/00995/00/00/00031
Coniglio Tomaso Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giulio Toesca
Consiglieri: Badia, Fazzani, Azzolina, Palazzo
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Cuneo
Sent. N. (s/n) del 18 luglio 1945
Emanata nei confronti di: Coniglio Tomaso
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 298 del 1° ottobre 1945
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
La Corte, visti gli artt. 537 e 539 c.p.p., annulla senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la sentenza della Corte d’Assise straordinaria di Cuneo 18 luglio 1945 resa nei confronti di Coniglio Tomaso fu Nicola. Di costui ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
- Sintesi della motivazione:
La Corte ritiene che non integrino reato né l’iscrizione al P.f.r., né l’arruolamento nella guardia nazionale repubblicana. Annulla perciò la precedente sentenza emessa nei confronti del Coniglio (condanna a tre anni di reclusione ai sensi dell’art. 306 c.p., per essere stato ritenuto appartenente ad una banda armata finalizzata a commettere delitti contro la personalità dello Stato).
Relativamente all’iscrizione al partito, il Collegio rileva che essa costituirebbe mera adesione ideologica al partito, il cui statuto non contemplava alcun obiettivo o attività contro lo Stato o i suoi poteri costituiti. Viene inoltre ribadita l’estraneità del p.f.r. al concetto di «associazione antinazionale», essendo i suoi principi programmatici rivolti all’esaltazione del sentimento nazionale, non al suo detrimento.
Del pari, l’arruolamento nella guardia nazionale repubblicana non integra la fattispecie di cui all’art. 306 c.p., non integrando la g.n.r. una banda armata. Più precisamente, afferma la Corte che le «formazioni armate della sedicente repubblica non possono essere considerate alla stregua di una qualsiasi attività individuale [quale sarebbe la partecipazione ex art. 306]» quanto piuttosto «necessaria estrinsecazione di quella arbitraria e illegittima costruzione statale».
Viene poi rilevato come il legislatore avesse previsto, fra le sanzioni avverso il fascismo, una specifica ipotesi di partecipazione delittuosa (ufficiali superiori), non applicabile al caso concreto, essendo il Coniglio un semplice milite.
- Massima:
La mera iscrizione al Partito fascista repubblicano e il semplice arruolamento nella Guardia nazionale repubblicana non costituiscono reato.
01/10/1945
Come citare questa fonte. Coniglio Tomaso in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19613]