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Fascicolo: D’Arienzo Serafino

C00/00995/00/00/00033
D’Arienzo Serafino
Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giulio Toesca
Consiglieri: Badia, Violante, Medici, Azzolina

Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 26 giugno 1945
Emanata nei confronti di: D’Arienzo Serafino

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 249 del 28 settembre 1945
Esito: annullamento senza rinvio

- Dispositivo:
La Corte, visto l’art. 539 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza 26/06/1945 della Corte straordinaria d’Assise di Torino, impugnata da D’Arienzo Serafino, perché il fatto non costituisce reato.

- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte dichiara la non colpevolezza del ricorrente, già ritenuto colpevole ai sensi dell’art. 271 c.p., «Associazioni antinazionali», in ragione della sua iscrizione al Partito fascista repubblicano.
Il P.r.f. non può essere considerato associazione antinazionale, «poiché scopo dello stesso fu il rafforzamento, non la distruzione o la depressione del sentimento nazionale». Il Collegio, inoltre, non ritiene veritiera l’affermazione secondo cui il primo compito del p.f.r. fosse stato quello di «appoggiare efficacemente e cameratescamente l’esercito germanico» perché «nessun gerarca poteva imporre al neofascista, soltanto perché tale, prestazioni di carattere militare». Nemmeno si ravvisano gli estremi atti ad integrare la fattispecie di cui all’art. 287 c.p., «Usurpazione di potere politico o di comando militare», non potendosi condividere l’idea per cui il partito tendesse a detta usurpazione, posto che i suoi capi erano stati investiti dei poteri politici e militari direttamente dal tedesco invasore e che la conservazione di tali poteri era affidata alle forze militari che non si potevano identificare col partito stesso. Nessuna responsabilità, infine, neanche ai sensi dell’art. 305 c.p., «Cospirazione politica mediante associazione».
L’irrilevanza dell’iscrizione al p.f.r. sarebbe poi confermata dall’assenza di sanzioni specifiche nel d.lgs.lgt. 159 del 1944, «costituente, per così dire, la legge fondamentale in materia di sanzioni contro il fascismo».

- Massima:
La mera iscrizione al Partito fascista repubblicano non costituisce, di per sé, reato e non dà luogo ad alcuna responsabilità penale in capo al soggetto iscritto al partito.
28/09/1945


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Gallo Giacomo 28/06/2024
Di Massa Maria 28/06/2024
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Come citare questa fonte. D’Arienzo Serafino  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19615]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020