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Fascicolo: De Chiffre Tullio e altri

C00/00995/00/00/00034
De Chiffre Tullio e altri
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Colucci, Armao, Badia, Bicci, Violante, Vista

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N. (s/n) del 7 dicembre 1946
Emanata nei confronti di: De Chiffre Tullio, Tealdy Roberto, Pizzorno Giuseppe, Centenari Fedor, Accigliaro Bruno, Bergamaschi Mario, Chialerio Ermelinda

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 50 del 21 gennaio 1948
Esito: annullamento senza rinvio

- Dispositivo:
La Corte, visto l’art. 539, n. 1, c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza 7/12/1946 della sezione speciale della Corte d’Assise di Torino nei riguardi di Pizzorno Giorgio, Accigliario Bruno, Centenari Fedor, Bergamaschi Mario e Chialerio Ermelinda per essere i delitti ad essi rispettivamente ascritti estinti per amnistia dichiarando definitiva la loro scarcerazione.

- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte giudica le doglianze dei ricorrenti, ritenuti dal giudice di merito colpevoli ex artt. 51 (il Pizzorno, il Bergamaschi, il Centenari e la Chialerio) o 58 (l’Accigliario) c.p.m.g. In primo grado era infatti stata provata la loro partecipazione a diverse attività contro il movimento partigiano – rastrellamenti, arresti arbitrari, esecuzioni, catture, indagini – commesse nel febbraio 1944 alle dipendenze di Tullio De Chiffre e Roberto Tealdy, condannati dalla stessa Corte alla pena di morte (i ricorsi dei quali, però, erano stati stralciati per un esame separato).
Il Collegio ritiene che, per ragioni diverse, debba applicarsi per tutti l’amnistia ex d.p. 4/1946.
Poiché la Corte di merito non era riuscita a fugare i dubbi sulla partecipazione della Chialerio a fatti di omicidio, che poteva rappresentare l’unica causa ostativa all’amnistia, l’imputazione a suo carico doveva ritenersi coperta dal suddetto beneficio.
Analogamente per il Bergamaschi e il Centenari: era stata infatti provata la loro partecipazione ad alcuni degli episodi incriminati, ma non ai fatti di omicidio avvenuti in tali circostanze. La Cassazione ricorda come l’esclusione di un collaborazionista dall’applicazione dell’amnistia non possa interessare «la semplice partecipazione ad episodi nel corso dei quali si verificarono uccisioni», ma che il beneficio va negato «soltanto se il colpevole abbia concorso a fatti di omicidio», cosa che non aveva interessato i due coimputati.
E così anche l’Accigliario e il Pizzorno non potevano essere esclusi dall’amnistia per la mera partecipazione agli episodi incriminati, decisi ed eseguiti da altri.
La Corte rileva poi come, nei casi di specie, non si potesse parlare di sevizie efferate e, per verità, nemmeno di sevizie.
Non sussisterebbe, quindi, nessuna delle due cause ostative che possa impedire l’applicazione del beneficio.

- Massima:
Non è escluso dall’amnistia ex d.p. 22 giugno 1946, n. 4 chi, pur partecipando ad episodi in cui avvengano esecuzioni di partigiani, non partecipi alle stesse, decidendole o eseguendole. Il beneficio deve essere applicato anche qualora vi sia incertezza sulla partecipazione dell’imputato a fatti di omicidio o a sevizie particolarmente efferate.
21/01/1948


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Gallo Giacomo 28/06/2024
Di Massa Maria 28/06/2024
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Come citare questa fonte. De Chiffre Tullio e altri  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19616]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020