C00/00995/00/00/00036
Del Re Michele Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Violante, Catulli, Properzi, Vittori, Colucci, Bindi
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N (s/n) del 24 ottobre 1945
Emanata nei confronti di: Del Re Michele
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 116 del 28 gennaio 1947
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
Visti gli artt. 151 c.p., 152 e 539 n. 1 c.p.p., 3 decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, dichiara estinto il reato per amnistia annullando senza rinvio l’impugnata sentenza.
- Sintesi della motivazione:
Del Re Michele, ricorrente, veniva assolto in primo grado dall’accusa di cooperazione militare col nemico ex art. 51 c.p.m.g. per insufficienza di prove. Egli, infatti, volontario nelle S.S. italiane ove era impiegato come autista, era accusato di aver partecipato a vari rastrellamenti e all’impiccagione di due partigiani a Rivoli nella primavera del 1944.
Riconosciuta l’irrilevanza penale del semplice arruolamento, pur volontario, la Corte si era interrogata sul concorso negli omicidi menzionati: sulla base delle risultanze probatorie emerse in aula, contraddittorie, il Collegio non era riuscito a convincersi dell’effettiva presenza del ricorrente sul luogo dell’esecuzione e l’aveva, pertanto, dovuto assolvere.
Il Del Re ricorre per l’assoluzione con formula piena. In via preliminare, il Collegio di legittimità indaga sull’applicazione dell’amnistia d.p. 22 giugno 1946, n. 4 e la dichiara applicabile. Quanto all’unica eventuale causa ostativa all’applicazione del beneficio, ossia la presunta partecipazione del ricorrente alle impiccagioni citate, secondo la Corte si sarebbe trattato «nella peggiore delle ipotesi […] di una assistenza passiva alla esecuzione da parte [sua], comandato dai superiori a sostare, insieme con altri militi in quei pressi, per parare possibili attacchi da parte dei patrioti. Assistenza involontaria, nella quale mancherebbe l’effettivo concorso al fatto materiale della uccisione, compiuta esclusivamente da altri».
- Massima:
La mera presenza sul luogo dell’uccisione di uno o più partigiani, che sia stata obbligata da ordini dei propri superiori, non costituisce causa ostativa all’applicazione dell’amnistia d.p. 22 giugno 1946, n. 4 qualora l’imputato non abbia materialmente commesso il fatto.
28/01/1947
Come citare questa fonte. Del Re Michele in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19618]