C00/00995/00/00/00038
Di Priamo Renato Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Michele Giuliano
Consiglieri: Maiorana, Pannullo, Toesca, Cataldi, Giordano, Violante
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 5 ottobre 1945
Emanata nei confronti di: Di Priamo Renato
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 917 del 23 maggio 1946
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
Visto l’art. 539 c.p.p. annulla senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato la sentenza 5/10/1945 della Corte straordinaria d’Assise di Torino ed ordina la scarcerazione del Di Priamo Renato se non detenuto per altra causa.
- Sintesi della motivazione:
Di Priamo Renato veniva condannato dalla Corte straordinaria d’Assise di Torino alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per collaborazione politica col nemico avendo svolto attività spionistica. Era stato infatti ritenuto responsabile di una denuncia, indirizzata al fiduciario provinciale dell’associazione ferrovieri fascisti, nei confronti di due individui considerati «irriducibili oppositori».
La Suprema Corte ritiene che il fatto, indubbiamente riconducibile al Di Priamo, non costituisca reato. Ciò in considerazione del fatto che l’associazione ferrovieri fascisti non era altro che «una associazione di categoria con scopo puramente economico» e non un organo del partito fascista. Di conseguenza, non poteva ritenersi che il Di Priamo avesse agito con l’obiettivo di collaborare col tedesco – cosa che, se avesse voluto fare, lo avrebbe condotto a reiterare la denuncia presso «altre autorità più sollecite certo a dare corpo a denunce del genere».
La Corte rileva inoltre come ai due denunciati non fosse derivato alcun fastidio dalla condotta dell’imputato.
Tutto ciò detto, il Collegio sostiene che non si possa ravvisare il dolo richiesto per l’integrazione del reato contestato e, perciò, il reato stesso non si può considerare commesso.
- Massima:
Non integra la fattispecie di collaborazionismo col nemico la denuncia a carico di individui ritenuti oppositori, se rivolta ad una mera associazione di categoria (che non è organo in grado di colpire gli oppositori) per l’assenza del dolo specifico richiesto.
23/05/1946
Come citare questa fonte. Di Priamo Renato in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19620]