C00/00995/00/00/00039
Fadda Giuseppe Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente:
Consiglieri:
Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 10 maggio 1946
Emanata nei confronti di: Fadda Giuseppe
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 853 del 21 giugno 1947
Esito: annullamento senza rinvio per estinzione del reato ex d.p. 22.06.1946, n. 4
- Dispositivo:
La Corte di Cassazione, visti gli art. 151 c.p., 152 e 539, n. 1 c.p.p., 3 decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, per essersi estinto per amnistia il reato ascritto a Fadda Giuseppe. Revoca l’ordine di cattura emesso a suo carico.
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte rileva l’avvenuta estinzione del reato contestato in capo all’imputato, già condannato in primo grado alla pena di otto anni di reclusione ex art. 58 c.p.m.g. per essersi arruolato nelle S.S. italiane, aver partecipato a rastrellamenti, perquisizioni, violenze ed arresti a danno di cittadini italiani e aver cagionato l’impiccagione di tale Bouch Luigi, giustiziato in pubblica piazza.
Il Collegio ritiene di non poter considerare il Fadda autore di tale uccisione, disposta ed eseguita dai tedeschi. L’imputato si era limitato ad accusare il Bouch dell’omicidio dei suoceri (che poi si sarebbe scoperto essere stato causato da altro partigiano), senza però prendere parte in alcun modo all’esecuzione. Mancherebbe perciò qualsiasi nesso causale fra la delazione, per quanto erronea, del Fassa e la morte conseguente. Non sussisterebbe, infine, altra causa ostativa.
- Massima:
La denuncia a danno di uno o più partigiani non costituisce di per sé causa ostativa all’applicazione dell’amnistia ex d.p. 22 giugno 1946, n. 4, neanche se all’avvenuta delazione segua l’esecuzione degli stessi.
21/06/1947
Come citare questa fonte. Fadda Giuseppe in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19621]