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Fascicolo: Fassio Michele

C00/00995/00/00/00040
Fassio Michele
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Maiorana, Misasi, Trasimeni, Cataldi, Ricchiardelli

Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N (s/n) del 20 febbraio 1946
Emanata nei confronti di: Fassio Michele

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 170 del 6 febbraio 1947
Esito: parziale annullamento con rinvio

- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 549 e 543 c.p.p., annulla la sentenza impugnata della Corte straordinaria di Assise di Torino contro Fassio Michele, nella parte relativa alla determinazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche ed all’ordine di confisca e rinvia all’uopo il giudizio alla sezione speciale della Corte d’Assise di Alessandria. Rigetta nel resto il ricorso del Fassio medesimo.

- Sintesi della motivazione:
Il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di vent’anni di reclusione, con confisca dei beni, per collaborazionismo politico ex art. 58 c.p.m.g. essendosi macchiato, dal settembre 1943, di varie condotte in danno delle forze partigiane quale milite delle Brigate Nere.
Egli aveva anche svolto, dal dicembre 1944, la funzione di podestà di Torino, ma la Corte di merito non aveva ravvisato responsabilità penali nell’ambito delle attività svolte nell’esercizio di tale carica.
Il Collegio rigetta i primi due motivi di ricorso. Innanzitutto, ritiene immune da censure l’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio per audire un testimone non comparso, come richiesto dalla difesa, avendo la corte di merito, «nel suo insindacabile apprezzamento delle risultanze processuali, rilevato che già la causa era sufficientemente istruita». Inoltre, rileva la piena sussistenza del dolo del delitto di collaborazionismo politico: i giudici, infatti, ravvisano la «completa dedizione al nazifascismo» e la «piena volontà di partecipare alle azioni addebitategli, per collaborare al trionfo del nazifascismo stesso».
Accoglie invece gli altri motivi, rilevando il totale difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca dei beni e un difetto di motivazione anche sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti: su questo secondo profilo, in particolare, la Corte rileva come il Fassio fosse stato «uno dei pochi seguaci di quel movimento antinazionale che non ebbero a trarne utili personali» e di questo si sarebbe dovuto tener conto nella quantificazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p., che menziona, fra i vari indici di cui tener conto, il carattere e la condotta del reo, oltre alla gravità del reto commesso.

- Massime:
La confisca dei beni, parziale o totale che sia, deve essere motivata dal giudice che la dispone.

Difetta di motivazione la sentenza che ometta di considerare la condotta dell’imputato nel determinare la pena ai sensi dell’art. 133 c.p.

Rientra nel legittimo apprezzamento del giudice di merito la valutazione sulla necessità e sull’utilità dell’assunzione di nuove prove, in base alle risultanze già acquisite: è pertanto legittima l’ordinanza con cui rigetti la richiesta di rinvio della causa per procedere ad audizione del teste non comparso.
06/02/1947


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Gallo Giacomo 02/07/2024
Di Massa Maria 02/07/2024
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Come citare questa fonte. Fassio Michele  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19622]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020