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Fascicolo: Ferro Matteo

C00/00995/00/00/00043
Ferro Matteo
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Bicci, Misasi, Del Guercio, Trasimeni, Badia, Pietri

Sentenze impugnate:
1) Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 19 gennaio 1947; e, riunita
2) Corte d’Assise di Udine
Sent. N. (s/n) del 28 marzo 1947
Emanate nei confronti di: Ferro Matteo

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 177 del 4 maggio 1948
Esito: sub sent. 19/01/1947: parziale annullamento con rinvio (rigetto nel resto); sub sent. 28/03/1947: parziale annullamento senza rinvio, parziale annullamento con rinvio (rigetto nel resto); rigetto del ricorso del P.G.

- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione dispone la riunione dei ricorsi n. 1 e 2.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Annulla con rinvio la sentenza 19 gennaio 1947 della Corte di Assise di Torino per difetto di motivazione sulla richiesta del vizio parziale di mente e delle circostanze attenuanti di cui agli art. 102 c.p.m.p. e 114 c.p.; rigetta nel resto.
Annulla senza rinvio la sentenza 28 marzo 1947 della Corte di Assise di Udine per il delitto di cui all’art. 98 c.p.m.g. per improcedibilità.
Annulla con rinvio la sentenza stessa nei riguardi del delitto di omicidio per difetto di motivazione sulla premeditazione, rigetto nel resto.
Rinvia, nei limiti di cui sopra, alla Corte di Assise di Milano.

- Sintesi della motivazione:
Il ricorrente, Ferro Matteo, era stato condannato dalla sez, sp. della Corte d’Assise di Torino alla pena di 24 anni di reclusione (otto dei quali condonati) e 6000 lire di multa (interamente condonata) per collaborazionismo ex art. 58 c.p.m.g., nonché per furto aggravato, per quanto da lui commesso quale tenente di vascello presso la X Mas di Ivrea. Era stato inoltre condannato dalla Corte d’Assise, sez. sp., di Udine all’ergastolo per omicidio premeditato e, ancora, collaborazionismo politico per le sue attività quale comandante della X Mas di Sacile.
In seguito alla presentazione di due ricorsi, che vista l’identità dell’oggetto venivano riuniti, la Suprema Corte si pronuncia rigettando quasi tutti i motivi di ricorso del Ferro, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale perché presentato senza motivi a supporto.
Per quanto riguarda la sentenza della Corte d’Assise di Torino, il Collegio ravvisa difetto di motivazione in ordine tanto al vizio parziale di mente, quanto all’applicazione delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 102 c.p.m.p. e 114 c.p.
Non vi sarebbero altri vizi. Nell’ordine: nessun difetto di competenza, avendo le sezioni speciali delle Corti d’Assise (e non i tribunali militari) la cognizione in materia di collaborazionismo; piena legittimità del diniego di audire alcuni testimoni a difesa, avendo la Corte di merito ritenuto sufficienti gli elementi ottenuti in dibattimento senza bisogno di tali testimonianze che, inizialmente richieste dalla difesa, non furono poi più invocate; legittimità dell’audizione di testimoni inizialmente non inseriti nella lista del Pm, dato che la Corte di merito «è sempre sovrana di disporre altri mezzi di prova che si palesino necessari nell’interesse della giustizia, sebbene non abbiano formato oggetto delle liste testimoniali»; esatta qualificazione del reato, poiché arresti di patrioti e perquisizioni domiciliari costituiscono, «come costantemente ha ritenuto» il Collegio, collaborazionismo politico; inammissibilità della concessione dell’amnistia per le inaudite violenze dimostrate («spezzamento di assi sulla testa, costrizione di bere il sangue delle proprie ferite dalle pozze formatesi in terra, pestaggio dei piedi nudi con scarponi chiodati etc.»); piena conformità della pena rispetto ai limiti di legge; nessun vizio di motivazione in ordine alle negate circostanze attenuanti generiche, di cui si era data ampia ragione.
Nei riguardi della sentenza della Corte d’Assise di Udine, invece, essendo stata confermata la condanna per collaborazionismo, si dichiara di non potersi procedere nel rispetto del principio del ne bis in idem e, limitatamente a tale capo di imputazione, si annulla senza rinvio. Quanto al delitto di omicidio (totalmente autonomo rispetto a quello di collaborazionismo politico), pur riconoscendo la responsabilità del Ferro per l’uccisione di tale Coltro Gino, il Collegio rileva difetto di motivazione in ordine alla premeditazione, che la Corte di merito aveva semplicemente fatto discendere dalla «fredda e meditata» condotta del ricorrente, senza un’analisi specifica della condotta stessa.

- Massime:
Il ricorso presentato privo di motivi a supporto è inammissibile.

Difetta di motivazione la sentenza che non fornisca le ragioni del diniego di uno o più motivi di ricorso (nello specifico: vizio parziale di mente e circostanze attenuanti).

Alla corte di merito è sempre riconosciuta la facoltà di disporre i mezzi di prova che ritenga necessari, compresa l’audizione di testimoni originariamente non contemplati nelle apposite liste depositate dalle parti.

Arresti di partigiani e perquisizioni domiciliari costituiscono collaborazionismo politico ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g.

Nel rispetto del principio del ne bis in idem, la condanna per collaborazionismo impedisce altre pronunce nei confronti dello stesso individuo, per lo stesso reato. Il delitto di collaborazionismo col nemico può infatti consistere in attività diverse, anche a distanza di tempo e di luogo, senza che venga meno l’unità del reato stesso.

Difetta di motivazione la sentenza in cui la premeditazione nel reato di omicidio viene desunta da mere presunzioni, senza un’adeguata motivazione sul punto.
04/05/1948


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Gallo Giacomo 02/07/2024
Di Massa Maria 02/07/2024
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Come citare questa fonte. Ferro Matteo  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19625]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020