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Fascicolo: Fracassi Giovanni e altri

C00/00995/00/00/00044
Fracassi Giovanni e altri
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Mangini
Consiglieri: Misasi, Pannullo, Vista, Vita, Ricciardelli, Bicci

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 28 giugno 1946
Emanata nei confronti di: Fracassi Giovanni, Bertozzi Gaspare, Mariani Carlo

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 34 del 14 gennaio 1947
Esito: parziale annullamento con rinvio per Fracassi e Mariani; rigetto per Bertozzi

- Dispositivo:
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata, nei riguardi di Mariani Carlo, per mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per l’omicidio nonché sulle circostanze attenuanti generiche e sulla diminuente di cui all’art. 48 c.p.m.g. e nei riguardi di Fracassi Giovanni per mancanza di motivazione sulla confisca totale dei beni e rinvia il giudizio alla Corte di Assise – sezione speciale – di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi del Mariani e del Fracassi.
Rigetta il ricorso di Bertozzi Gaspare e condanna il Bertozzi al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 2000 lire in favore della Cassa delle ammende.

- Sintesi della motivazione:
I tre imputati venivano condannati in primo grado alla pena di morte (il Mariani), a 27 (il Bertozzi) e a 24 anni (il Fracassi) di reclusione per il reato d cui all’art. 51 c.p.m.g. Essi si erano macchiati, in vario modo, di plurime condotte di cooperazione militare col nemico: rastrellamenti (fra cui operazioni su larga scala, nel biellese e a Palazzolo Vercellese); catture e uccisioni di partigiani, renitenti o disertori; l’istituzione di un tribunale straordinario di guerra che determinò la condanna a morte di alcuni partigiani; frequenti sevizie contro arrestati e inquisiti.
Quanto al Fracassi, il Collegio accoglie il ricorso in relazione alla confisca totale dei beni: la Corte di merito avrebbe dovuto, infatti, precisare se sussistessero le condizioni richieste dalla legge e motivare la scelta di una confisca totale in luogo di un’eventuale confisca parziale. Il giudice di merito si era invece limitato a una «supina ripetizione della parola della legge» e pertanto, sul punto, la sentenza presenta un difetto di motivazione.
Accoglie inoltre parzialmente il ricorso del Mariani: rileva carenza di motivazione sulla prova dell’omicidio del partigiano Domenico Gasparro contestatogli, poiché la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione alcuni aspetti rilevanti del fatto (fra il resto, che l’uccisione sarebbe stata ordinata da un tenente non alle dipendenze del Mariani) e si sarebbe basata su elementi «labili e equivoci». Ravvisa inoltre vizio di motivazione sulla mancata concessione della diminuente di cui all’art. 48 c.p.m.g. (su cui il giudice di primo grado non fa alcun cenno) e delle attenuanti generiche, negate in ragione della sola gravità del reato quando, come sostenuto da costante giurisprudenza della S.C. in casi analoghi, si sarebbero invece dovuti valutare anche tutti gli altri profili rilevanti, inerenti alla personalità e alla capacità a delinquere del reo.
Gli altri motivi di ricorso – e, pertanto, anche il ricorso del Bertozzi per intero – vengono rigettati. La S.C. ribadisce il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le condotte contestate agli imputati costituiscono favoreggiamento militare al nemico ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g. (e non, come sostenuto dalle difese, collaborazionismo politico). Esclude l’applicabilità dell’amnistia ex d.p. 22 giugno 1946, n. 4 avendo essi – come già stabilito con insindacabile giudizio di merito dal giudice di prime cure – cooperato nella commissione di omicidi (il Fracassi), rivestito cariche elevate di direzione politica e comando militare (il Bertozzi) o compiuto sevizie particolarmente efferate (il Mariani). Respinge le doglianze relative alle mancate perizie psichiatriche, non ravvisando errori nell’operato del giudice a quo che aveva, con apprezzamento di fatto, ritenuto non sussistenti quegli indizi tanto gravi che avrebbero giustificato un’indagine sullo stato di mente degli imputati. Rigetta inoltre le censure sulle mancate audizioni di testimoni a difesa, rientrando anche questa facoltà nel libero apprezzamento del giudice di merito.
Rigetta, infine, le istanze del Fracassi sull’applicazione di varie circostanze attenuanti: non quella prevista dall’art. 48 c.p.m.g., poiché «ogni ulteriore attenuante, oltre le circostanze generiche, avrebbe ridotta la pena in misura tale da apparire assolutamente inadeguata alle molteplici e gravi responsabilità» dello stesso; non quella contenuta all’art. 26 c.p.m.g., non risultando alcun atto di valore militare compiuto dal Fracassi; né, infine, quella di cui all’art. 114 c.p., avendo egli posto in essere condotte «tutt’altro che di minima importanza».

- Massime:
Difetta di motivazione la sentenza che disponga la confisca dei beni senza indicarne i motivi a supporto.

Difetta di motivazione la sentenza che riconosca la responsabilità penale dell’imputato sulla base di elementi equivoci e senza dar conto di circostanze rilevanti emerse nel procedimento.

Per la concessione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non può limitarsi a valutare la gravità del fatto compiuto, ma deve considerare tutte le circostanze tali da incidere sulla personalità e sulla capacità a delinquere dell’imputato.

La cattura di partigiani, così come, più in generale, l’attività rivolta contro coloro che contrastavano il governo repubblicano, configura favoreggiamento militare col nemico ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g. e non collaborazionismo nei suoi disegni politici (58 c.p.m.g.).

La carica di commissario federale del P.f.r. rientra nelle «elevate funzioni» di cui all’art. 3 d.p. 22 giugno 1946, n. 4 ed osta pertanto all’applicazione dell’amnistia.

La categoria delle sevizie particolarmente efferate, ostative all’applicazione dell’amnistia d.p. 4/1946, non è limitata a torture crudeli e strazianti, ma comprende tutte quelle rilevanti sofferenze fisiche o morali inflitte al di fuori di ogni senso di umanità al soggetto passivo (nel caso di specie: è sevizia particolarmente efferata la pratica della c.d. «gondola di Stalin»).

Non difetta di motivazione la sentenza che neghi una perizia psichiatrica, se ciò sia motivato dalla rilevata assenza di indizi gravi e tali da giustificare un esame dello stato di mente.

L’ammissione o meno di testimoni rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito e, qualora congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
14/01/1947


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Gallo Giacomo 02/07/2024
Di Massa Maria 02/07/2024
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Come citare questa fonte. Fracassi Giovanni e altri  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19626]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020