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Fascicolo: Franco Adelina

C00/00995/00/00/00047
Franco Adelina
Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giulio Toesca
Consiglieri: Badia, Violante, Medici, Azzolina

Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N (s/n) del 30 giugno 1945
Emanata nei confronti di: Franco Adelina

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 272 del 28 settembre 1945
Esito: annullamento senza rinvio

- Dispositivo:
La Corte, visto l’art. 539 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza 30/06/1945 della Corte straordinaria d’Assise contro Franco Adelina, perché il fatto non costituisce reato.

- Sintesi della motivazione:
Adelina Franco era stata condannata in primo grado a un anno di reclusione perché ritenuta, in virtù della sua iscrizione al partito fascista repubblicano e per essere stata, per breve periodo, impiegata presso la federazione fascista di Torino, colpevole ai sensi dell’art. 271 c.p. in materia di associazioni antinazionali. La Suprema Corte afferma la non colpevolezza della Franco.
Il partito non può innanzitutto essere considerato un’associazione antinazionale in ragione della sua finalità: «non la depressione, ma la esaltazione del sentimento nazionale». In secondo luogo, viene rilevata l’irrilevanza dell’ordine del giorno del 15/9/1943 con cui si era affermato che compito principale del partito era quello di «appoggiare efficacemente e cameratescamente l’esercito germanico», poiché «il neofascista non poteva, soltanto per tale sua qualità, essere obbligato dai gerarchi a prestazioni di carattere militare». Viene poi ribadito come la Corte di merito sia incorsa in errore non considerando che «il sentimento nazionale non è che l’amore verso il proprio paese e non esclude la divergenza di accezioni, nei cittadini, circa il pubblico bene ed il miglior modo di realizzarlo, per cui può accadere che si ami ardentemente la patria e, ciò nonostante, si sia in contrasto di vedute con i governanti legittimi e la maggioranza della popolazione». Viene, inoltre, considerata non sostenibile una qualsiasi responsabilità ex art. 287 c.p. sulla base dei medesimi motivi già enunciati in altre decisioni: i capi della sedicente repubblica sociale italiana «erano stati investiti dei poteri politici e militari dal tedesco invasore e la conservazione dei poteri usurpati era affidata alle forze militari che con quel partito non si identificavano». Infine, si ribadisce l’irrilevanza dell’iscrizione al partito fascista repubblicano in ragione dell’assenza di sanzioni specifiche nel d.lgs.lgt. 159 del 1944.

- Massima:
La semplice iscrizione al Partito fascista repubblicano non costituisce reato e, pertanto, all’iscritto al partito non può essere, per ciò solo, riconosciuta alcuna responsabilità penale.
28/09/1945


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Gallo Giacomo 02/07/2024
Di Massa Maria 02/07/2024
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Come citare questa fonte. Franco Adelina  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19629]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020