C00/00995/00/00/00049
Gallazzi Giuseppe Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Colucci, Misasi, Vita, Vista, Pietri, Violante
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria Sezione Speciale della Corte d’Assise di Novara
Sent. s/n del 24 luglio 1946
Emanata nei confronti di: Gallazzi Giuseppe
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 918 del 4 luglio 1947
Esito: inammissibilità del ricorso
- Dispositivo:
Visti gli artt. 535 e 549 c.p.p. la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal difensore del Gallazzi avverso la sentenza 24 luglio 1946 emessa dalla Corte d’Assise sezione speciale di Novara nei confronti di egli Gallazzi e condanna costui al pagamento delle spese di lire quattromila alla cassa delle ammende.
- Sintesi della motivazione:
La sezione speciale della Cote d’Assise di Novara condannava ex art. 51 c.p.m.g. (collaborazionismo militare col nemico) Gallazzi Giuseppe, milite ferroviario, alla pena di trent’anni di reclusione per aver svolto investigazioni sul conto di partigiani, cagionato la morte di Santino Grazioli, partigiano, e svolto una perquisizione in casa di tale Pacifico Locatelli al fine di sequestrare armi destinate al movimento partigiano.
Il Supremo Collegio, oltre ad evidenziare l’inapplicabilità dell’amnistia di cui al d.p. 4/1946 in ragione dell’omicidio Grazioli, dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 535 c.p.p. allora vigente, il ricorso presentato dall’imputato data la condizione di latitanza, mantenuta nonostante le regolari notifiche a lui indirizzate.
- Massima:
Ai sensi dell’art. 535 c.p.p. (1930) non è ammissibile il ricorso per cassazione dell’imputato, condannato a pena detentiva nei precedenti gradi di giudizio, che rimanga latitante al momento del giudizio.
04/07/1947
Come citare questa fonte. Gallazzi Giuseppe in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19631]