Accesso riservato

Fascicolo: Giovinazzo Rocco

C00/00995/00/00/00052
Giovinazzo Rocco
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Misasi, Armao, Trasimeni, Vita, Bindi, Vista

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 20 febbraio 1946
Emanata nei confronti di: Giovinazzo Rocco

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 341 bis del 6 marzo 1947
Esito: annullamento senza rinvio

- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto costituisce il reato previsto negli artt. 582 c.p. e 61 n. 4 e n. 5 c.p. e per tale reato l’azione penale non poteva essere iniziata senza richiesta del Ministro della Giustizia. Dispone che gli atti siano rimessi al P.M. per l’eventuale corso ulteriore.

- Sintesi della motivazione:
L’imputato Giovinazzo Rocco era stato condannano in primo grado alla pena di quattro anni e sei mesi per avere, «dall’aprile 1944 al giugno 1945, nel campo di internamento tedesco di Mauthausen (Gusen), menomata la fedeltà dei suoi compagni di internamento verso lo Stato italiano, sottoponendoli a maltrattamenti e percosse». Tale condotta veniva configurata quale collaborazione politica col nemico ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g. poiché, in qualità di capobarbiere del campo suddetto, abusava dell’autorità concessagli per acquistarsi il favore dei tedeschi.
La Suprema Corte rileva come l’art. 58 c.p.m.g. non sia applicabile al caso concreto, mancando entrambi i requisiti della commissione del fatto sul territorio dello stato italiano occupato e della direzione dei fatti a favorire i disegni politici del nemico o a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo stato italiano. L’imputato voleva infatti soltanto «acquistarsi il favore dei teschi allo scopo di essere conservato nel posto che occupava».
E non può, secondo il Collegio, condividersi quanto reso dalla Corte di merito nel sostenere che i decreti luogotenenziali non distinguessero fra reati commessi sul territorio dello stato e commessi all’estero, richiamando alle disposizioni del codice penale militare di guerra solo ai fini della pena: al contrario, il richiamo a tali disposizioni sarebbe effettuato, secondo costante giurisprudenza di legittimità, al più ampio fine di qualificazione giuridica delle fattispecie. Non può pertanto ravvisarsi collaborazionismo al di fuori dei casi previsti dal c.p.m.g. medesimo e senza che ne ricorrano gli estremi.
Né potrebbe ravvisarsi un’ipotesi di collaborazionismo militare ai sensi degli artt. 51 e 54 c.p.m.g. per mancanza del profilo soggettivo richiesto, quale la specifica finalità di aiutare il nemico nelle operazioni militari e di tradire il proprio paese, cosa che non si era verificata nel caso di specie.
Inoltre, non si potrebbe parlare nemmeno di nocumento agli interessi nazionali (art. 269 c.p.), avendo egli nuociuto ad interessi meramente privati, quale l’incolumità personale dei suoi compagni di internamento.
La responsabilità del Giovinazzo deve dunque, secondo il Supremo Collegio, essere limitata al reato di lesioni (aggravate ai sensi dell’art. 61, n. 4 e 5 c.p.).
Essendo, però, tale reato stato commesso all’estero doveva essere effettuata, ai sensi dell’art. 9 c.p., richiesta di avvio dell’azione penale da parte del Ministro della giustizia.
La decisione impugnata è pertanto annullata e si rinviano gli atti al P.M. per l’eventuale corso ulteriore.

- Massime:
La fattispecie di cui all’art. 58 c.p.m.g. non è integrata se il fatto non è commesso sul territorio dello Stato italiano occupato dal nemico, essendo tale criterio spaziale un elemento costitutivo della fattispecie.

I richiami effettuati da parte dei dd.lgs.lgt 159/1944 e 142/1945 alle norme del codice penale militare di guerra non sono effettuati ai soli fini di quantificazione della pena comminabile, ma ai più ampi fini di qualificazione giuridica delle fattispecie. Devono pertanto ritenersi validi le distinzioni presenti in tale codice fra reati compiuti sul territorio dello stato e condotte attuate all’estero – che soggiaceranno alle condizioni di procedibilità previste nel codice penale.

La lesione di interessi meramente privati (nel caso specifico, l’incolumità personale), pur se posta in essere in contesti militari, non comporta necessariamente anche la lesione dell’interesse pubblico.
20/02/1946


0


Relazioni con altri documenti e biografie




Gallo Giacomo 02/07/2024
Di Massa Maria 02/07/2024
visualizza

Esplora livello


export xml Scarica la scheda in formato XML  Includi documenti
Come citare questa fonte. Giovinazzo Rocco  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19634]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020