C00/00995/00/00/00053
Gormar Bartolomeo Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giulio Toesca
Consiglieri: Medici, Badia, Violante, Azzolina
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Cuneo
Sent. N. (s/n) del 30 giugno 1945
Emanata nei confronti di: Gormar/Formar (?) Bartolomeo
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent. n. 277 del 20 settembre 1945
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
La Corte, letto l’art. 539 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza della Corte straordinaria di Assise di Cuneo, in data 30 giugno 1945, impugnata da Gormar (?) Bartolomeo, perché il fatto a questi addebitato non costituisce reato.
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte, sezione speciale di Milano, ritiene non colpevole il ricorrente – condannato in primo grado, ex art. 271 c.p., a sei mesi di reclusione per essersi iscritto volontariamente al Partito fascista repubblicano.
Riprendendo una propria giurisprudenza consolidata, la Corte sostiene che il P.f.r. («ricostituzione, sotto altra denominazione, del partito nazionale fascista») non può essere considerato un’associazione antinazionale dato che non si proponeva di distruggere o menomare il sentimento nazionale.
Viene inoltre ribadito come le condotte violente o illegali compiute dal partito – l’usurpazione di potere politico, il sovvertimento della costituzione dello stato e della forma di governo –, pur sussistendo, non possano essere attribuite alla «massa informe degli iscritti» al partito, poiché i dirigenti avevano agito di propria iniziativa, indipendentemente dalla volontà degli aderenti, e per molta parte in modo del tutto arbitrario e al di fuori del programma di partito.
I Giudici affermano, infine, che la non incriminabilità della mera iscrizione al P.f.r. si ricaverebbe sia dal d.lgs.lgt. 159/1944 che dal d.lgs.lgt. 195/1945 i quali dimostrerebbero la volontà del legislatore «di non potersi servire delle disposizioni di legge in vigore per la repressione della ricostituzione, sotto qualsiasi forma e denominazione, del partito fascista».
- Massima:
La mera iscrizione al Partito fascista repubblicano non costituisce reato e, pertanto, l’iscritto non ne risponde penalmente.
20/09/1945
Come citare questa fonte. Gormar Bartolomeo in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19635]