C00/00995/00/00/00055
Grua Giovanni Battista e Bergogno Eugenio Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Properzi, Trasimeni, Cataldi, Pietri, Violante, Vista
Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N. (s/n) del 13 giugno 1946
Emanata nei confronti di: Grua Giovanni Battista e Bergogno Eugenio
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 600 del 30 aprile 1947
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati ascritti ai due imputati a causa di amnistia. Dichiara definitiva la scarcerazione di Grua Giovanni Battista.
- Sintesi della motivazione:
I coimputati Grua e Bergogno ricorrevano per Cassazione dopo essere stati in primo grado assolti per insufficienza di prove dal reato di calunnia in danno di tale Doglioli Francesco – che, in conseguenza di tale calunnia, veniva condannato per offese al Capo del governo – nonché dal reato di falsa testimonianza in quello stesso procedimento. Il Grua ricorre, inoltre, contro la condanna a due anni di reclusione per lesioni in danno di tale Dacomo Lorenzo.
La Corte Suprema rileva che, trattandosi in tutti i casi di reati «commessi per motivi fascisti» e non sussistendo le cause ostative previste dalla legge, ravvisa l’applicabilità dell’amnistia d.p. 22 giugno 1946, n. 4 e dichiara estinto i reati ascritti agli imputati.
- Massima:
Delitti comuni (nello specifico: calunnia e lesioni personali) che siano commessi per motivi politici rientrano nell’ambito di applicazione dell’amnistia di cui al d.p. 22 giugno 1946, n. 4 e pertanto vanno dichiarati estinti in virtù della stessa.
30/04/1947
Come citare questa fonte. Grua Giovanni Battista e Bergogno Eugenio in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19637]