C00/00995/00/00/00059
Magnani Pietro Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Serena Manghini
Consiglieri: Colucci, Vita, Trasimeni, Vittori, Violante
Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Novara
Sent. N (s/n) del 25 febbraio 1947
Emanata nei confronti di: Magnani Pietro
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 1159 del 25 novembre 1947.
Esito: rigetto
- Dispositivo:
La Corte di Cassazione, visti gli artt. 537-539 c.p.p., rigetta il ricorso proposto da Magnani Pietro di Arturo contro la sentenza della Corte d’Assise (sezione speciale) di Novara, in data 25 febbraio 1947, e condanna il ricorrente nelle spese dell’attuale giudizio di cassazione e nel pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di lire quattromila (4000).
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte giudica sul ricorso di Magnani Pietro, condannano in primo grado alla condanna di sei anni e otto mesi di reclusione ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g., avendo egli, assegnato dopo l’8 settembre 1943 all’Ufficio Germanico requisizione autoveicoli, provveduto a requisire diverse autovetture e una motocicletta fra Firenze e Novara.
Il Collegio rigetta i motivi addotti dal Magnani. Per quel che riguarda il mancato riconoscimento dell’amnistia, si riconosce – sulla base di varie testimonianze rese in giudizio – come egli avesse agito con spiccato fine di lucro (aveva infatti guadagnato 300 mila lire sotto forma di provigioni da parte dei tedeschi e avrebbe dovuto guadagnarne sei milioni ulteriori), che funge da causa ostativa per la concessione dell’amnistia stessa. Relativamente alla configurabilità del delitto di collaborazionismo ex art. 58 c.p.m.g., invece, viene riconosciuta l’«ampia ed esauriente» motivazione svolta dalla Corte di merito in ordine sia agli elementi materiali della condotta che al profilo soggettivo dell’imputato.
- Massima:
Risponde di collaborazionismo politico col nemico ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g. colui che provvede a requisire, in cambio di specifiche provvigioni per il servizio reso, autoveicoli in favore del tedesco invasore.
Sussiste il fine di lucro, con efficacia ostativa quanto alla concessione dell’amnistia ex d.p. 4/1946, quando dalla commissione delle condotte criminose derivino consistenti guadagni per il soggetto agente.
25/11/1947
Come citare questa fonte. Magnani Pietro in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19641]