C00/00995/00/00/00061
Marnetto Antonio Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Michele Giuliano
Consiglieri: Guidi, Medici, Violante, Azzolina
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 19 settembre 1945
Emanata nei confronti di: Marnetto Antonio
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 372 del 25 ottobre 1945
Esito: annullamento con rinvio
- Dispositivo:
Visti gli art. 537 e seg. c.p.p., la Corte annulla l’impugnata sentenza per difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e rinvia la causa per nuovo esame su tale questione alla Corte speciale d’Assise di Asti.
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte annulla la sentenza impugnata, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Marnetto, condannato in primo grado alla pena di morte, ex artt. 51 e 54 c.p.m.g., per aver compromesso il movimento partigiano avendo, in qualità di appartenente all’UPI della milizia confinaria, arrestato, seviziato e consegnato partigiani alle autorità nazifasciste.
Il Collegio rigetta quasi tutti i motivi di ricorso, ad eccezione dell’ultimo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 6 c.p. e delle generiche ex art. 62 bis c.p.
In particolare, viene rigettata la qualificazione giuridica del fatto proposta dal ricorrente secondo cui le azioni rientrerebbero nell’ambito del più tenue art. 58 c.p.m.g., «Aiuto al nemico nei suoi disegni politici», poiché egli avrebbe svolto, visto il suo incarico, «semplici operazioni di bassa polizia». La S.C. afferma che non è la natura dell’ufficio cui è addetto un imputato a caratterizzare il reato, ma i fatti da egli compiuti: «gli arresti di partigiani, i maltrattamenti contro di essi o la denuncia e la consegna ad uffici germanici di persone ree di aver favorito un partigiano «costituiscono favoreggiamento delle operazioni militare del nemico in quanto menomano le forze clandestine di fiancheggiamento delle forze armate della patria». Le intelligenze tenute dal Marnetto col nemico assumono dunque carattere militare e non politico, avendo un effetto «più sicuro ed immediato, quello che influisce appunto sulle operazioni militari».
Relativamente alla sussistenza del dolo, la Corte afferma che a nulla rileverebbe il fatto che egli abbia agito con fini di lucro e non di collaborazione col nemico (come asserito dal ricorrente stesso), dal momento che l’utile economico non esclude di per sé la volontà di cooperare col nemico e, quindi, non esclude il reato contro la patria. Vengono rigettati anche i motivi di ricorso inerenti alla presunta infermità dell’imputato e alla mancata applicazione degli artt. 51 c.p. e 40 c.p.m.g. a difesa dell’imputato, essendosi già la Corte di merito soffermata in merito, vagliando sufficientemente le questioni.
Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, invece, il Collegio ravvisa difetto di motivazione, non avendo i giudici di primo grado riportato gli elementi a discarico del Marnetto quali, nello specifico, l’essere stato trascinato nelle scorrerie da altri soggetti, l’essere giovane e inesperto, il fatto che non avesse agito per seviziare e l’essersi adoperato anche in favore di individui arrestati.
- Massime:
Risponde di favoreggiamento militare ai sensi degli artt. 51 e 54 c.p.m.g. e non di «Aiuto al nemico nei suoi disegni politici» ex art. 58 c.p.m.g. chi svolga attività a danno delle formazioni partigiane e tenga intelligenze e corrispondenze a tal fine, favorendo così, con la menomazione delle forze clandestine di fiancheggiamento alle forze armate della nazione, le attività militari del nemico.
Non l’ufficio a cui è addetto l’imputato, ma le azioni da lui compiute, contribuiscono a configurare l’opera di collaborazione col nemico come cooperazione bellica ex art. 51 c.p.m.g. o politica ex art. 58 c.p.m.g.
Difetta di motivazione la sentenza che ometta, nel valutare l’applicabilità o meno delle attenuanti generiche, di considerare i fatti emersi nel corso del procedimento a favore dell’imputato.
25/10/1945
Come citare questa fonte. Marnetto Antonio in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19643]