C00/00995/00/00/00065
Michelin Edmondo Corte di Cassazione di Milano
Sezione Speciale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giulio Toesca
Consiglieri: Badia, Fazzani, Azzolina, Palazzo
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 5 luglio 1945
Emanata nei confronti di: Michelin Edmondo
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 300 del 1° ottobre 1945
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
La Corte, visti gli artt. 537 e 539 c.p.p., annulla senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la sentenza 5 luglio 1945 resa dalla Corte d’Assise straordinaria di Torino nei confronti di Michelin Edmondo fu Luigi.
- Sintesi della motivazione:
Il Collegio esclude la responsabilità penale del Michelin, condannato dalla C.a.s. di Torino alla pena di sei mesi di reclusione ai sensi dell’art. 271 c.p. in quanto iscritto al partito fascista repubblicano.
Viene affermato come l’adesione al partito rappresenti mera adesione ai «postulati programmatici contenuto nello statuto», fra i quali non figurava la modifica della costituzione dello Stato o della forma di governo. La stessa repubblica di Salò non avrebbe inciso sulla forma di stato o di governo, non costituendo un vero e proprio stato autonomo, e se anche vi fosse stata usurpazione essa avrebbe potuto essere imputata solo all’opera di pochi, al di fuori dello statuto e indipendentemente dalle autorizzazioni del partito, e non a tutti gli aderenti.
Difetterebbe inoltre l’elemento soggettivo del reato, essendo l’iscrizione al partito spesso frutto di «coazione morale, non fosse altro che sotto il profilo di provvedere alle immediate esigenze di vita degli iscritti e delle loro famiglie». Deve dunque essere escluso il collaborazionismo col nemico.
Neanche il delitto di cui all’art. 271 c.p. può ritenersi integrato, non essendosi il fascismo mai proposto di svolgere attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, quanto piuttosto di aumentarlo «sia pure per particolari finalità che il duo capo si era proposto di raggiungere».
- Massima:
L’iscrizione al Partito fascista repubblicano non integra né il reato di collaborazionismo né la fattispecie di partecipazione ad associazione antinazionale.
01/10/1945
Come citare questa fonte. Michelin Edmondo in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19647]