Accesso riservato

Fascicolo: Monero Guido

C00/00995/00/00/00066
Monero Guido
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Mangini
Consiglieri: Properzi, Colucci, Armao, Violante, Toesca, Cataldi

Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 9 luglio 1945
Emanata nei confronti di: Monero Guido

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 841 del 20 giugno 1947
Esito: rigetto

- Dispositivo:
La Corte di Cassazione, visto l’art. 549 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquemila a favore della Cassa delle ammende. Dichiara condonato nei di lui confronti anni otto e mesi quattro della pena inflittagli.

- Sintesi della motivazione:
Il ricorrente, Monero Guido, veniva condannato dalla Corte d’Assise, sez. sp., di Torino alla pena di venticinque anni di reclusione, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla confisca dei beni perché ritenuto responsabile del reato di collaborazionismo militare col nemico (51 c.p.m.g.). erano state applicate le attenuanti generiche.
In precedenza, era stato condannato alla pena di morte dalla C.a.s. di Alessandria perché colpevole dei reati di aiuto al nemico, alto tradimento, omicidio aggravato e incendio, poi qualificati come unica fattispecie di cooperazione bellica col nemico in seguito ad un primo ricorso presso la Corte di Cassazione, sezione speciale di Milano, che aveva annullato con rinvio tale prima sentenza di merito (rilevando inoltre difetto di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche).
Il Collegio rigetta il ricorso. Innanzitutto, non ha fondamento la doglianza con cui si lamentava la mancata applicazione del d.p. 22 giugno 1946, n. 4 che, secondo la difesa del Monero, si sarebbe dovuto applicare una volta riqualificato il fatto come collaborazionismo bellico: era stato congruamente dimostrato dalle Corti di merito come il ricorrente avesse ordinato, e quindi dovesse considerarsi concorrente nella stessa, l’uccisione del giovane Panaro Carlo, fratello di un partigiano.
Non si poteva dunque concedere il beneficio, sussistendo una fra le cause ostative previste dal decreto di amnistia.
Né vi sarebbe contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, come sostenuto dal Monero, per essersi, da un lato, affermato che egli avesse agito per motivi abbietti di odio e, dall’altro, esclusa la sua faziosità: l’aggravante era stata infatti contestata solo in relazione ai più gravi episodi, mentre in altre circostanze egli aveva dimostrato «spirito di comprensione e di giustizia». Trattasi dunque «di apprezzamenti diversi del comportamento diverso da lui assunto in diversi episodi della sua attività e l’un giudizio non è in contrasto con l’altro».
Si ribadisce il diritto al condono di un terzo della pena, come previsto dall’art. 9, lett. c del decreto di amnistia.

- Massime:
Non è ammesso al beneficio dell’amnistia ai sensi del d.p. 22 giugno 1946, n. 4 chi ordina l’esecuzione, poi materialmente commessa da un proprio sottoposto, di taluno e concorre dunque in omicidio.

Non c’è vizio di motivazione se una sentenza fa riferimento a circostanze di senso opposto e apparentemente contradditorie, se si riferisce ad atteggiamenti diversi dell’imputato, posti in essere in momenti diversi della sua attività.
20/06/1947


0


Relazioni con altri documenti e biografie




Gallo Giacomo 05/07/2024
Di Massa Maria 05/07/2024
visualizza

Esplora livello


export xml Scarica la scheda in formato XML  Includi documenti
Come citare questa fonte. Monero Guido  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19648]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020