C00/00995/00/00/00067
Montaldi Felice Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Mangini
Consiglieri: Toesca, Badia, Maiorana, Violante, Armao, Bindi
Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 21 novembre 1945
Emanata nei confronti di: Montaldi Felice
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 119 del 29 gennaio 1947
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
La Corte, visti gli art. 151 c.p., 152 e 539 n. 1 c.p.p., 3 decreto presidenziale 22 giugno 1946 n. 4, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essersi il reato estinto per amnistia, confermando la carcerazione preventiva già disposta nei confronti del ricorrente.
- Sintesi della motivazione:
Montaldi Felice veniva condannato dalla Corte d’Assise di Torino (sezione speciale) alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per collaborazionismo ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g., avendo egli partecipato al rastrellamento di Giaveno, avvenuto nell’ottobre 1944, quale milite della brigata nera “Capelli”.
La Suprema Corte, pur accogliendo la ricostruzione della Corte di merito secondo cui l’imputato aveva senza dubbio partecipato al rastrellamento menzionato, ritiene di doversi applicare l’amnistia di cui al d.p. 22 giugno 1946, n. 4 dal momento che il delitto contestato rientra nel suo perimetro applicativo – pur non essendo stato presentato specifico motivo di ricorso.
- Massima:
Ricade nell’ambito di applicabilità dell’amnistia di cui al d.p. 22 giugno 1946, n. 4 la condotta di chi partecipa ad un rastrellamento fornendo un contributo secondario per la riuscita dello stesso. La relativa estinzione del reato può essere dichiarata dal giudice d’ufficio, anche in assenza di specifici motivi di ricorso.
29/01/1947
Come citare questa fonte. Montaldi Felice in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19649]