C00/00995/00/00/00068
Neirotti Silvestro Eugenio Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente:
Consiglieri:
Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 5 luglio 1946
Emanata nei confronti di: Neirotti Silvestro Eugenio
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 882 del 26 giugno 1947
Esito: rigetto
- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione. Visti gli art. 537, 538 c.p.p, 9 d.p. 22 giugno 1946, n. 4, rigetta il ricorso di Neirotti Silvestro Eugenio, dichiarando condonato un terzo della pena inflitta e condanna il ricorrente alle spese di questo grado ed a pagare lire quattromila alla Cassa delle ammende.
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte rigetta il ricorso del Neirotti, condannato in primo grado alla pena di trent’anni di reclusione perché ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 51 («Aiuto al nemico») e 54 («Intelligenze col nemico») c.p.m.g. – avendo egli compiuto vessazioni, sequestri, catture, sevizie, rastrellamenti, atti di estorsione e rapina.
Rigetta la censura sul difetto di motivazione della mancata ammissione di alcuni testi a difesa non comparsi, in quanto tardiva. Non ravvisa, poi, alcun difetto di motivazione sulla sussistenza della collaborazione ex art. 51 c.p.m.g. (salvo rilevare l’unico errore di aver ritenuto sussistente anche il delitto di cui all’art. 54, non configuratosi): nessun vizio logico in ragione della diversa condanna ex art. 58 c.p.m.g, ai coimputati, sussistendo differenze fattuali tali da rendere ragionevole la diversa imputazione (alcuni omicidi compiuti in costanza di rastrellamenti cui il Neirotti aveva preso parte). Osserva, infine, che non è ammessa l’amnistia per la presenza della causa ostativa del fine di lucro, riconosciuta in modo «certo ed inoppugnabile» dal giudice di merito.
Dichiara condonato, ad ogni modo, un terzo della pena inflitta, ai sensi dell’art. 9 d.p. 4/1946.
- Massima:
L’uccisione di partigiani nel corso di un rastrellamento è condizione sufficiente per configurare il reato di aiuto militare al nemico (art. 51 c.p.m.g.) invece del più lieve delitto di collaborazionismo politico con lo stesso (art. 58 c.p.m.g.).
26/06/1947
Come citare questa fonte. Neirotti Silvestro Eugenio in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19650]