C00/00995/00/00/00069
Noghero Guglielmo Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Mangini
Consiglieri: Properzi, Armao, Trasimeni, Vittori, Pietri, Ricciardelli
Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 27 aprile 1946
Emanata nei confronti di: Noghero Guglielmo
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 556 del 21 aprile 1947
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
Visti gli art. 151 cod. pen., 152 p.p., 539 n. 1 cod. pr. pen. annulla senza rinvio la sentenza 27 aprile 1946 proferita dalla sezione speciale della Corte d’Assise di Torino nei confronti di Noghero Guglielmo per essere estinto per amnistia il reato a suo carico ritenuto e dichiara definitiva la già disposta scarcerazione del suddetto ricorrente.
- Sintesi della motivazione:
Il Noghero, che aveva spontaneamente offerto la propria opera alla polizia segreta tedesca e svolto attività di collaborazione politica in favore del nemico invasore, veniva condannato in primo grado – ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g. – alla pena di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Il Collegio rigetta il motivo di ricorso con cui la difesa aveva fatto valere la «palese insussistenza di elementi del reato», riconoscendo come le condotte attuate dal Noghero fossero invece mosse da pieno intento collaborazionistico, ma riconosce l’applicabilità dell’amnistia d.p. 4/1946.
- Massima:
La condotta di chi offra spontaneamente la propria opera alla polizia segreta tedesca e vi collabori, compiendo pertanto il delitto di cui all’art. 58 c.p.m.g., rientra nell’ambito di applicazione dell’amnistia d.p. 22 giugno 1946, n. 4.
21/04/1947
Come citare questa fonte. Noghero Guglielmo in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19651]