C00/00995/00/00/00071
Oprandi Ida Pia Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Mangini
Consiglieri: Properzi, Misasi, Bicci, Trasimeni, Badia
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N (s/n) del 18 luglio 1945
Emanata nei confronti di: Oprandi Ida Pia
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 905 del 22 maggio 1946
Esito: annullamento con rinvio
- Dispositivo:
Visti gli art. 537. 543 n. 3 c.p.p., annulla per mancanza di motivazione e rinvia il giudizio alla sezione speciale di Corte d’Assise di Asti.
- Sintesi della motivazione:
La vicenda riguarda tale Oprandi Ida Pia, condannata dalla C.s.a. torinese a dodici anni di reclusione per collaborazionismo ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g.
La Oprandi era infatti stata ritenuta informatrice del comando R.a.p. (organismo dei repubblicani contro l’attività partigiana), organo di cui la stessa faceva parte e presso il quale prestava servizio in qualità di stenodattilografa – inquadrata come tenente del corpo ausiliario femminile: in tale veste era stata ritenuta responsabile della condanna di Falletti Maria, seguita alla denuncia da parte dell’imputata. Era stata inoltre ritenuta responsabile, in concorso, di sequestro nei confronti della stessa Falletti.
La Suprema Corte accoglie quasi tutti i motivi di ricorso della Oprandi, a parte quello in cui si doleva del diniego delle attenuanti di cui all’art. 7 d.lgs.lgt. 159/1944 che, secondo il Collegio era stato debitamente motivato dai giudici di merito.
Per quanto concerne l’accusa di collaborazionismo, la Corte rileva come «la semplice appartenenza al corpo delle ausiliarie non costituisce reato, anche se trattasi di donna adibita ai servizi militari», come appunto era la Oprandi. Né si ritengono rilevanti i sospetti – non avendo essi «valore di prova di un concreto, obbiettivo e soggettivo, collaborazionismo col tedesco invasore» – sulla sua effettiva cooperazione coi tedeschi.
L’unico episodio su cui la Corte sembra convincersi della responsabilità della Oprandi è quello riguardante la Falletti, ma sul punto viene rilevato difetto di motivazione poiché la Corte di primo grado non avrebbe chiarito il merito e la portata della dichiarazione resa dall’imputata. Resta, cioè, da capire se tale dichiarazione integrasse una mera deposizione testimoniale, legalmente dovuta e da non confondersi con il concetto di «denuncia» utilizzato dalla Corte di merito, o se essa fosse «la necessaria, voluta e complementare conseguenza di una delazione e se, come tale, aveva lo scopo specifico di giovare ai disegni politici del nemico».
- Massime:
La semplice appartenenza al corpo delle ausiliarie, pur nel caso in cui le donne siano adibite a mansioni militari, non costituisce reato.
Difetta di motivazione la sentenza che, nel trattare la «denuncia» dell’imputato verso partigiani o persone a loro vicine, non chiarisca se tale dichiarazione costituisca una vera e propria delazione finalizzata al giovamento dei disegni politici del nemico o una mera deposizione testimoniale, legalmente dovuta.
22/05/1946
Come citare questa fonte. Oprandi Ida Pia in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19653]