C00/00995/00/00/00072
Ottavio Francesco Giuseppe Corte di Cassazione di Roma
Sezione Seconda penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Properzi, Ruocco, Armao, Giordano, Cataldi, Vista
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Aosta
Sent. N. (s/n) del 30 agosto 1945
Emanata nei confronti di: Ottavio Francesco Giuseppe
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 1126 del 28 giugno 1946
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
La Corte Suprema, visto l’art. 539, n. 1, c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
- Sintesi della motivazione:
Il Supremo Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con cui la C.a.s. di Aosta aveva condannato l’imputato ad un anno di reclusione ai sensi dell’art. 271 c.p. per aver svolto attività antinazionale in favore del tedesco invasore, con cui si era trovato necessariamente in contatto in qualità di agente annonario.
Secondo la Cassazione il fatto ascritto al ricorrente non è previsto dalla legge quale reato.
La Corte territoriale avrebbe infatti dedotto una responsabilità penale ex art. 271 c.p. sulla base dell’appartenenza dell’Ottavio al P.f.r. e della sua fervente fede fascista. Così facendo, pero, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto presente «il constante insegnamento» della Cassazione, secondo cui «la semplice iscrizione al partito, sia pure accompagnata dalla esaltazione della propria fede politica, non costituisce il reato di collaborazionismo, né quello di partecipazione ad associazione antinazionale, in quanto è notorio che il partito fascista, anziché svolgere un’attività diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, lo esaltava fino al parossismo».
- Massima:
La semplice iscrizione al partito fascista repubblicano, così come la più accesa esaltazione della propria fede fascista, non costituiscono reato.
28/06/1946
Come citare questa fonte. Ottavio Francesco Giuseppe in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19654]