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Fascicolo: Pallone Carlo

C00/00995/00/00/00073
Pallone Carlo
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Misasi, Pannullo, Bicci, Vita, Bindi, Ricciardelli

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 6 febbraio 1946
Emanata nei confronti di: Pallone Carlo

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 52 del 17 gennaio 1947
Esito: annullamento senza rinvio

- Dispositivo:
Dichiara estinto il reato per amnistia ed annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, ordinando la definitiva scarcerazione dell’imputato.

- Sintesi della motivazione:
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannato per collaborazionismo politico ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g. per aver rivestito la carica di vicesegretario federale di Torino
La Corte non accoglie il ricorso del Pallone, secondo cui il fatto non costituirebbe reato.
La condanna si sarebbe infatti basata – secondo la doglianza dell’imputato – sulla presunzione assoluta di collaborazione col nemico di cui all’art. 1 d.lgs.lgt. 22 aprile 1945, n. 142; tale presunzione, però, non si sarebbe dovuta applicare nel caso specifico, dal momento che la norma menziona i soli segretari e commissari federali, senza il minimo accenno ai loro vice.
Rileva il Collegio che non è esatto attribuire la condanna dell’imputato alla sola presunzione di cui all’art. 1 d.lgs.lgt. 142/1945, essendo stati rilevati dalla Corte di merito numerosi, specifici e manifesti atti di collaborazionismo a suo carico. Comunque, ritiene che tale presunzione non abbia efficacia tassativa, ma che parimenti «sussiste per quelle cariche che sono equivalenti a quelle di segretario e commissario federale». Rientra perciò nel libero apprezzamento del Giudice di merito lo stabilire detta equivalenza, esaminando funzioni e poteri di cui il vicecommissario o segretario federale siano stati investiti, cosa che nel caso di specie è avvenuta: «la sentenza ha incensurabilmente ritenuto dette equivalenze considerando che il Pallone era bensì vicesegretario federale, ma del federale assunse ed esercitò in sua vece le funzioni nei più importanti settori quali la segreteria politica».
Ad ogni modo, la Suprema Corte ravvisa in questo caso l’applicabilità dell’amnistia e pertanto dichiara estinto il reato contestato.

- Massima:
La presunzione di collaborazionismo politico di cui all’art. 1, d.lgs.lgt. 22 aprile 1945, n. 142 non è tassativa: rientra nel libero apprezzamento del Giudice di merito valutare se possa essere applicato a soggetti le cui cariche, per funzioni e poteri, possano considerarsi equivalenti a quelle espressamente indicate dalla norma richiamata.

L’amnistia d.p. 22 giugno 1946, n. 4 può essere applicata anche in favore di coloro che abbiano rivestito l’incarico di vicesegretario federale del partito.
17/01/1947


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Gallo Giacomo 08/07/2024
Di Massa Maria 08/07/2024
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Come citare questa fonte. Pallone Carlo  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19655]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020