C00/00995/00/00/00074
Palmigiani Silvio Corte di Cassazione di Roma
Sezione Seconda penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Maiorana, Del Guercio, Violante, Colucci, Vittori, Ricciardelli
Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte di Assise di Vercelli
Sent. N. (s/n) del 27 marzo 1947
Emanata nei confronti di: Palmigiani Silvio
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 1146 del 21 novembre 1947
Esito: annullamento con rinvio
- Dispositivo:
Visti gli art. 537 e 543, n. 3 c.p.p., in parziale accoglimento del ricorso proposto da Palmigiani Silvio avverso la sentenza 27 marzo 1947 della sezione speciale della Corte di Assise di Vercelli proferita nei suoi confronti, annulla la sentenza medesima nei termini in motivazione indicati e rinvia il giudizio per il nuovo esame alla Corte d’Assise – sezione ordinaria – di Firenze
- Sintesi della motivazione:
Il Palmigiani veniva condannato in primo grado a tredici anni e quattro mesi di reclusione per essere stato ritenuto colpevole del reato di collaborazionismo e favoreggiamento nelle operazioni militari del nemico, avendo egli partecipato a diversi rastrellamenti e arresti a danno di soggetti ostili al tedesco invasore, oltre che all’esecuzione del partigiano Aldo Cuttica.
La Corte ritiene che, in ordine alla fucilazione del Cuttica, non vi sarebbe certezza assoluta sul concorso attivo dell’imputato, non essendo certa la «partecipazione cosciente e volitiva» dello stesso – che agiva in seguito a specifico comando – al fatto.
Inoltre, la S.C. ritiene che, sulla base dell’esecuzione di un solo partigiano, non si configuri necessariamente il reato di collaborazionismo militare, ma che si debbano considerare «le contingenti circostanze, verificabili da caso a caso»: nel caso di specie, infatti, il Collegio ravvisa al più un tentativo di menomare i propositi ostili della popolazione verso il nemico occupante e di scoraggiare la popolazione dal favorire il movimento di ribellione, configurandosi pertanto un caso di collaborazionismo politico e non, propriamente, di collaborazionismo militare.
- Massime:
Difetta di motivazione la sentenza che, nel condannare l’imputato per collaborazionismo militare col nemico, non esamini quelle circostanze contingenti dalle quali possa configurarsi, invece, una responsabilità penale per il più lieve fatto di collaborazionismo politico.
Una sentenza difetta di motivazione se non indaghi sull’effettiva volizione dell’imputato che abbia agito in esecuzione di un ordine del proprio superiore.
21/11/1947
Come citare questa fonte. Palmigiani Silvio in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19656]