C00/00995/00/00/00076
Pezzoni Pietro e altri Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Provera
Consiglieri: Maiorana, Misasi, Del Guercio, Vista, Bicci, Trasimeni
Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 18 settembre 1946
Emanata nei confronti di: Pezzoni Pietro, Guadagnini Elvezio, Freggia Tullio Aldo, Guerra Vezio, Zanotti Giuseppe Antonio
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 116 del 16 febbraio 1948
Esito: inammissibilità del ricorso (Guerra, Zanotti); annullamento con rinvio (Pezzoni); rigetto (Guadagnini, Freggia)
- Dispositivo:
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di Guerra Vezio e Zanotti Giuseppe Antonio, che condanna alla spesa del procedimento e a pagare ciascuno lire 4000 in favore della Cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Pezzoni Pietro per difetto di motivazione in ordine alla confisca dei beni, e limitatamente a tale punto rinvia alla Corte di Assise di Asti. Rigetto nel resto.
Rigetta i ricorsi di Guadagnini Elvezio e di Freggia Tullio Aldo, e li condanna alle spese del procedimento e a pagare ciascuno lire 4000 alla Cassa delle ammende.
- Sintesi della motivazione:
Tutti i coimputati venivano condannati in primo grado per collaborazionismo militare col nemico ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g. in quanto, appartenenti alla X flottiglia Mas, avevano partecipato alla cattura di partigiani, che avevano sottoposto a sevizie particolarmente efferate.
Il Supremo Collegio dichiara inammissibili i ricorsi dello Zanotti, per non aver presentato motivi, e del Guerra, non essendosi egli costituito in carcere prima dell’avvio del procedimento di impugnazione ex art. 210 c.p.p.
Respinge il motivo secondo cui i fatti contestati integrerebbero il più tenue delitto di collaborazionismo politico ex art. 58 c.p.m.g. in luogo della parallela fattispecie a carattere militare, ribadendo un indirizzo costante della S.C. per cui «i rastrellamenti e le catture di partigiani costituiscono aiuto al nemico sul piano militare, in quanto si stroncava o indeboliva l’attività bellica delle formazioni partigiane contro l’esercito invasore». Respinge inoltre il motivo con cui si lamentava la non efferatezza delle sevizie compiute, ribadendo come dalla sentenza di merito risulti esplicitamente che «i catturati furono assoggettati […] a torture raffinate per brutalità e inumanità, quali tratti di corda cinese alla testa, calci al ventre, introduzione della punta di un coltello sotto le unghie dei piedi, scottature di diverse parti del corpo» e via dicendo. Sevizie che «contraddicendo ad ogni sentimento di pietà e di sensibilità morale», sarebbero «immeritevoli di qualsiasi trattamento di clemenza».
La Cassazione accoglie soltanto un motivo presentato dal Pezzoni, con cui lo stesso lamentava l’avvenuta confisca totale dei beni. Rilevano i giudici, infatti, che tale misura era stata compiuta senza alcuna giustificazione né riferimento ai casi in cui essa era prevista ai sensi del decreto 26 marzo 1946, n. 134; limitatamente a questo profilo, dunque, dispone il rinvio a nuovo giudice affinché svolga un esame più preciso e dettagliato.
- Massime:
Non è ammissibile il ricorso che sia privo di motivi a sostegno.
Ai sensi dell’art. 210 c.p.p. 1930, non è ammissibile il ricorso di chi, latitante, non si costituisca in carcere prima che l’esame del ricorso sia stato avviato.
Rastrellamenti e catture di partigiani costituiscono aiuto al nemico sul piano militare ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g. e non collaborazionismo politico ex art. 58 c.p.m.g., trattandosi di condotte che stroncano o indeboliscono l’attività bellica delle formazioni partigiane contro l’invasore.
Rientrano nel concetto di sevizie particolarmente efferate, ostative all’applicazione dell’amnistia, tutte quelle pratiche di tortura che, caratterizzate da eccezionale ferocia, contraddicono ad ogni sentimento di pietà e di sensibilità morale.
Difetta di motivazione la sentenza che disponga la confisca dei beni senza giustificarne le ragioni ai sensi del decreto 26 marzo 1946, n. 134.
16/02/1948
Come citare questa fonte. Pezzoni Pietro e altri in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19658]