C00/00995/00/00/00077
Picciolo Giuseppe Corte di Cassazione di Roma
Sezione Seconda penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Toesca, Badia, Chieppa, Giordano, Rispoli, Violante
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 14 giugno 1945
Emanata nei confronti di: Picciolo Giuseppe
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 108 del 22 gennaio 1946
Esito: annullamento con rinvio
- Dispositivo:
La Corte, visto l’art. 543 c.p.p., in accoglimento del secondo motivo, annulla, per difetto di motivazione sulle circostanze attenuanti generiche, la sentenza della Corte straordinaria di Assise di Torino, in data 14 giugno 1945, impugnata da Picciolo Giuseppe, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Assise – sezione speciale – di Cuneo.
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte annulla la sentenza della C.a.s. torinese con cui Picciolo Giuseppe, già agente volontario della squadra politica della questura di Torino, era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g., «Aiuto al nemico nei suoi disegni politici».
Il Collegio ravvisa difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che non avrebbe valutato in alcun modo gli elementi emersi a discarico del Picciolo. Sebbene, infatti, la concessione delle attenuanti generiche debba essere «interamente affidata al potere discrezionale del giudice», nel momento in cui egli «a tal fine, ha preso in esame gli elementi emersi a favore dell’imputato, è tenuto a motivare il non uso di tale facoltà discrezionale», cosa che in questo caso non sarebbe accaduta (nello specifico, non era stata compiuta alcuna valutazione sulle deposizioni rese in giudizio dai testimoni della difesa).
Viene perciò disposto il rinvio per consentire un nuovo esame della questione.
- Massima:
La sentenza è affetta da vizio di motivazione se il giudice, dopo averli presi in esame, non motivi il mancato utilizzo degli elementi a favore dell’imputato emersi nel corso del giudizio al fine di concedere o meno le circostanze attenuanti generiche, pur nel più ampio rispetto delle sue prerogative discrezionali.
22/01/1946
Come citare questa fonte. Picciolo Giuseppe in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19659]