C00/00995/00/00/00079
Poggi Bruno Corte di Cassazione di Roma
Sezione I penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Mangini
Consiglieri: Properzi, Armao, Trasimeni, Pietri, Vittori, Ricciardelli
Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 26 settembre 1946
Emanata nei confronti di: Poggi Bruno
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 549 del 21 aprile 1947
Esito: annullamento con rinvio
- Dispositivo:
Visti gli art. 537, 543 n. 3 c.p.p. annulla per mancanza di motivazione sulle attenuanti generiche e rinvia il giudizio alla sezione speciale di Corte d’Assise di Roma.
- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte giudica sul ricorso di Poggi Bruno, condannato dal giudice del merito alla pena di morte perché colpevole di collaborazionismo, omicidi e sevizie in danno a partigiani.
Egli era stato condannato alla stessa pena dalla Corte d’Assise straordinaria di Novara, ma la sentenza era stata annullata una prima volta in Cassazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Collegio annulla nuovamente la sentenza impugnata, per il medesimo motivo, disponendone un secondo rinvio.
Ciò su cui si concentra la sentenza – e che rappresenta il primo dei motivi di ricorso presentati dal Poggi – è la spontaneità o meno della presentazione del ricorrente all’autorità di P.S. (questura di Como), circostanza che avrebbe potuto avere, in astratto, efficacia attenuante qualora se ne fossero conosciuti i motivi.
Secondo il giudice del rinvio, quand’anche la presentazione fosse stata spontanea (aspetto che tale Corte, «allo stato delle prove», definisce come una «gratuita affermazione»), avrebbe dovuto essere motivata da un’«attiva resipiscenza e dal sincero pentimento» per dar luogo alla concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. Se così fosse stato, però, egli «avrebbe dovuto venire ad ampia e sincera confessione per agevolare l’opera della giustizia»: il Poggi, invece, avrebbe negato alcuni fatti a lui addebitati e si sarebbe limitato a confessare la partecipazione ad una sola esecuzione, dimostrando – secondo il Collegio torinese – che la presentazione spontanea, se mai vi fosse stata, avrebbe dovuto essere imputata «alla necessità del Poggi di sottrarsi ad una vita scomoda ed eziandio pericolosa».
La Corte del rinvio avrebbe però, come ricorda la Cassazione, dovuto dare per scontata la spontaneità di cui si tratta, ammessa dalla sentenza di Novara e non censurata nel primo giudizio di legittimità, e occuparsi dei soli motivi alla base di tale presentazione all’autorità.
Il giudice torinese sarebbe poi incorso in «mancanza grave di motivazione» nella parte in cui aveva escluso la spontaneità del ricorrente sulla base di una nota della questura di Novara stilata «in maniera tale da fare assolutamente escludere che il Poggi siasi spontaneamente presentato ad essa od, in precedenza, ad altra consimile autorità», senza però dare indicazioni su come effettivamente fosse stata stilata questa nota: la nota, però, che comunicava soltanto il fermo avvenuto avverso il Poggi il 25/07/1945, non era per nulla idonea ad escludere che egli si fosse presentato in precedenza ad alcuna autorità di pubblica sicurezza.
Pertanto, la Corte del rinvio aveva esteso l’indagine ad aspetti ulteriori rispetto a quanto le era stato demandato dalla Cassazione, disattendendo quanto era stato implicitamente ammesso dalla stessa (la spontaneità dell’azione del Poggi).
Infine, la sentenza impugnata, affrontando la spontanea presentazione come semplice ipotesi, si era occupata anche del movente e aveva reiterato le medesimo argomentazioni del giudice di Novara, «inficiate da quello stesso difetto di motivazione» sia perché il fatto che il Poggi non avesse confessato, se non in parte, non escludeva la resipiscenza né il pentimento, sia perché potevano sussistere anche altri motivi – al di fuori della resipiscenza o del pentimento – tali da ammettere, in astratto, l’applicazione dell’art. 62 bis c.p.
Doveva dunque essere accertata l’idoneità di quei motivi a far concedere, o eventualmente a far negare, la concessione delle invocate attenuanti generiche.
- Massima:
Sussiste difetto di motivazione qualora il giudice non indaghi adeguatamente sugli elementi che possano dar luogo alla concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., negandole sulla base di un esame limitato degli stessi.
21/04/1947
Come citare questa fonte. Poggi Bruno in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19661]