C00/00995/00/00/00081
Rambandi Biagio Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Serena Manghini
Consiglieri: Pannullo, Misasi, Armao, Cataldi, Violante, Vita
Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 14 maggio 1946
Emanata nei confronti di: Rambandi Biagio
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 740 del 23 maggio 1947
Esito: annullamento senza rinvio per intervenuta amnistia
- Dispositivo:
Letti gli artt. 539 c.p.p. e 3 d.p. 22/06/1946, n.4 annulla senza rinvio la sentenza 14 maggio 1946 della sezione speciale della Corte di Assise di Torino a carico di Biagio Rambandi perché il reato è estinto per effetto di amnistia; e dichiara definitiva la di lui scarcerazione già disposta dal PM.
- Sintesi della motivazione:
Il ricorrente veniva condannato in primo grado alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 c.p.m.g.).
Il Collegio rileva l’estinzione del reato per effetto di amnistia ai sensi dell’art. 3 d.p. 22 giugno 1946, n. 4, non sussistendo cause ostative di alcun genere. All’imputato era contestato, per verità, di aver seviziato tali Salvatore Balsamo e Giuseppe Vesna, ma la sentenza impugnata aveva esplicitamente e approfonditamente escluso che le sevizie fossero avvenute, precisando che egli si limitò ad un paio di ceffoni.
- Massima:
La fattispecie di aiuto al nemico nei suoi disegni politici ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g. rientra a pieno titolo, qualora non sussistano cause ostative, nell’ambito di applicabilità dell’amnistia si sensi dell’art. 3 d.p. 22 giugno 1946, n. 4.
23/05/1947
Come citare questa fonte. Rambandi Biagio in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19663]