C00/00995/00/00/00084
Riviera Carlo Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Mangini
Consiglieri: Maiorana, Armao, Cataldi, Vita, Ricciardelli, Vittori
Sentenza impugnata:
Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 3 maggio 1946
Emanata nei confronti di: Riviera Carlo
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 760 del 28 maggio 1947
Esito: annullamento senza rinvio
- Dispositivo:
Letti gli art. 539, n. 5 e 540 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza 3 maggio 1946 della sezione speciale della Corte di Assise di Torino a carico di Carlo Riviera per violazione dell’art. 477 capoverso c.p.p. ed ordina che gli atti siano trasmessi al Pubblico Ministero presso la stessa sezione speciale ai sensi dell’art. 540 c.p.p.
- Sintesi della motivazione:
L’imputato, Carlo Riviera, veniva condannato in primo grado, contumace, alla pena di trent’anni di reclusione e alla confisca dei beni poiché ritenuto colpevole di aiuto al nemico ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g.
Il Collegio ravvisa causa di nullità del decreto di citazione per nullità della sua notificazione: non era infatti stato dato al difensore l’avviso né di deposito della copia in cancelleria, né del giorno fissato per il dibattimento. Tali cause di nullità non potevano ritenersi sanate, come sostenuto nella sentenza impugnata, da altri atti: non dal decreto con cui era stato sostituito il difensore, né per il fatto che l’avviso del giorno dell’udienza dibattimentale era stato notificato al difensore originariamente nominato (ma poi sostituito, ancora nelle fasi preliminari del procedimento). Siffatta nullità, anzi, costituirebbe qui una mancanza grave poiché rendere edotto il difensore sull’avvenuta notificazione di un atto all’imputato è di «somma importanza se questi è latitante e l’atto è un decreto di citazione», proprio come nel caso concreto.
Decreto e sentenza sarebbero inoltre nulli perché, in dibattimento, si era agito per fatti diversi rispetto a quanto contestato nella citazione notificata: il PM aveva infatti citato dieci nuovi testimonia, indicando fatti nuovi su cui gli stessi avrebbero dovuto deporre, in violazione del principio della preventiva contestazione dei fatti oggetto dell’imputazione.
Nel caso specifico, il Riviera era stato condannato per aiuto militare al nemico invece che, come originariamente indicato nell’atto di citazione, rispondere del più mite reato di intelligenze col nemico.
- Massime:
È nulla la sentenza emessa in violazione del principio di preventiva contestazione dei fatti che costituiscono l’oggetto dell’imputazione, se ne corso del giudizio il Pubblico Ministero allega fatti nuovi rispetto a quanto già contenuto nel decreto di citazione in giudizio.
È nulla la sentenza emessa in violazione delle norme in tema di notificazione, se non viene notificato l’avviso di deposito in cancelleria o l’avviso di fissazione del giorno per il dibattimento qualora tali avvisi siano stati notificati a precedente difensore, sostituito nelle fasi preliminari del giudizio.
28/05/1947
Come citare questa fonte. Riviera Carlo in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19666]