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Fascicolo: Savio Antonio

C00/00995/00/00/00086
Savio Antonio
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Serena
Consiglieri: Properzi, Badia, Trasimeni, Bicci, Giordano, Violante, Vittori

Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 21 dicembre 1945
Emanata nei confronti di: Savio Antonio

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 925 del 24 maggio 1946
Esito: annullamento con rinvio

- Dispositivo:
Annulla la sentenza impugnata nelle parti concernenti: A) il reato di collaborazione militare per difetto di motivazione; B) il reato di saccheggio per erronea definizione giuridica, ferme restando le parti concernenti i reati d’incendio e violenza privata. Rinvia gli atti per il nuovo giudizio nei limiti di cui sopra alla Corte di Assise straordinaria di Asti.

- Sintesi della motivazione:
La Suprema Corte giudica Savio Antonio, condannato alla pena di morte dalla C.s.a. torinese perché ritenuto colpevole di collaborazionismo militare col tedesco ai sensi degli artt. 51 e 186 c.p.m.g. – oltre alle pene, in essa assorbite, di tre anni di reclusione per saccheggio e di due anni per violenza privata.
Il Collegio ravvisa difetto di motivazione relativamente alla condanna per collaborazionismo ex art. 51 c.p.m.g., poiché il Giudice di primo grado avrebbe dovuto indagare se il fine dei fatti contestati (la devastazione e il saccheggio di diversi alberghi, bar e altri locali nel comune di Chieri, in data 20 aprile 1945) non fosse la mera rappresaglia piuttosto che l’aiuto bellico ai tedeschi. La sentenza avrebbe dovuto dar conto di tutti gli elementi utili per tale valutazione, cosa che il Supremo Collegio non ritiene sia stato effettuato. Differentemente da quanto fatto, la Corte di merito avrebbe dovuto «precisare i fatti [compiuti dal Savio] diretti a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano».
Il difetto di motivazione si estende anche alla condanna per saccheggio. Le condotte contestate potrebbero infatti integrare la fattispecie di saccheggio comune ex art. 419 c.p., ma non quella qualificata di cui all’art. 186 c.p.m.g., trattandosi quest’ultima di fattispecie che si riferisce a persone private nemiche o a beni nemici.
Comunque, il Collegio rigetta l’ulteriore motivo di ricorso secondo cui il saccheggio doveva essere assorbito nella fattispecie di collaborazionismo, trattandosi di elemento costitutivo di quest’ultima. «Quando gli atti di collaborazione col tedesco – afferma la S.C. – sono di per sé reati si ha concorso formale di reati, l’assorbimento del fatto “saccheggio” nel fatto delittuoso “collaborazione” non è ammissibile giacché il saccheggio non rappresenta un elemento costitutivo del delitto di collaborazione col nemico e neanche una circostanza aggravante di esso».
Il resto della sentenza di primo grado viene mantenuto e, in particolare, il Collegio dichiara assorbita ogni questione sulla concessione o meno delle attenuanti dal momento che la questione sarebbe divenuta oggetto del nuovo giudizio ad opera del Giudice del rinvio.

- Massime:

Difetta di motivazione la sentenza che, nel condannare per collaborazionismo militare ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g., ometta di valutare in modo approfondito tutte le circostanze utili ad escludere una punibilità ai sensi del più lieve collaborazionismo col nemico nei suoi disegni politici previsto dall’art. 58 c.p.m.g.

Quando gli atti di collaborazione col nemico costituiscono a loro volta reati si ha concorso formale di reati e non può esservi assorbimento. Nello specifico, l’assorbimento del saccheggio nel più ampio reato di collaborazionismo non è ammissibile poiché il primo non rappresenta un elemento costitutivo del secondo e neanche una circostanza aggravante di esso. Deve dunque applicarsi la disciplina prevista dagli artt. 81 e ss. c.p.
24/05/1946


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Gallo Giacomo 08/07/2024
Di Massa Maria 08/07/2024
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Come citare questa fonte. Savio Antonio  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19668]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020