Accesso riservato

Fascicolo: Segalini Franco e altri

C00/00995/00/00/00088
Segalini Franco e altri
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Maiorana, Armao, Bicci, Badia, Ricciardelli, Vista

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 19 novembre 1945
Emanata nei confronti di: Segalini Franco, Calvo Ilario, Argirò Francesco, Argirò Mario, Polastri Bruno, Bernabò Silorata Franco

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 648 del 7 maggio 1947
Esito: parziale annullamento senza rinvio per amnistia; annullamento con rinvio nel resto

- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata nelle parti concernenti il reato di truffa ascritto a Segalini Franco, quello di appropriazione indebita aggravata ascritto a Polastri Bruno e quello di truffa ascritto allo stesso Polastri e a Bernabò Silorata Franco, per estinzione di detti reati a causa di amnistia. Per tutti gli altri reati ascritti agli imputati annulla e rinvia pel nuovo giudizio alla Corte di Assise di Genova, sezione speciale.

- Sintesi della motivazione:
Il Pubblico Ministero presso la Corte di Assise di Torino ricorreva avverso la sentenza di primo grado indicata, che aveva assolto a vario titolo gli imputati.
Il Segalini, il Calvo e i fratelli Argirò erano stati assolti dall’accusa di collaborazionismo militare ex artt. 51 e 54 c.p.m.g. essendosi distinti, i primi due, nella lotta antitedesca ai sensi dell’art. 7 d.lgs.lgt. 159/1944; gli altri, per non aver commesso il fatto. Ancora il Segalini veniva assolto per insufficienza di prove dall’accusa di truffa. Il Polastri, tratto in giudizio per rispondere dei delitti di intelligenze col nemico e appropriazione indebita aggravata, veniva assolto per non aver commesso il primo reato e per mancanza di querela in relazione al secondo. Lo stesso Polastri e il Bernabò Silorata erano stati poi assolti dall’accusa di collaborazione politica col nemico ex art. 58 c.p.m.g. per non aver commesso il fatto e dall’accusa di truffa poiché il fatto non costituiva reato.
Il Supremo Collegio dichiara estinti, in applicazione dell’amnistia d.p. 22 giugno 1946, n. 4 le condotte di truffa ascritte al Segalini, al Bernabò Silorata e al Polastri, nonché l’appropriazione indebita imputata allo stesso Polastri. Per il resto, accoglie le doglianze proposte ravvisando difetti di motivazione in svariati punti della sentenza impugnata.
La Corte di legittimità evidenzia, in generale, una tendenza ad esaminare soltanto determinate circostanze, trascurandone altre, senza fare alcun cenno delle ragioni alla base di tali scelte: «sistema non certo conforme alle norme vigenti in materia di motivazione».
Sull’applicabilità dell’art. 7 decreto 159/1944 al Segalini e al Calvo, viene rilevato come il Giudice del merito avrebbe omesso di dimostrare se la condotta richiamata (l’aver offerto la propria vita in favore di un compagno partigiano) fosse stato un reale atto di eroismo in favore della causa antifascista, mancando così di motivare in modo congruo sul punto.
L’assoluzione dei fratelli Argirò per non aver commesso il fatto sarebbe parimenti «completamente» manchevole di motivazione: la Corte d’Assise non avrebbe infatti debitamente considerato le risultanze processuali emerse a loro carico, che dimostravano un loro coinvolgimento – insieme al Segalini e al Calvo – nella cattura del partigiano Umberto Cellino, coinvolgimento evidente secondo l’accusa: «queste ed altre circostanze la Corte era in obbligo di considerare e di valutare nella motivazione della sentenza, mentre le ha completamente ignorate».
Quanto al reato di intelligenza col nemico imputato al Polastri, la Cassazione evidenzia analoga carenza motivazionale. La Corte «si è limitata […] a mettere in evidenza il suo apprezzamento negativo su alcune risultanze di causa, senza occuparsi di altre risultanze, che, da sole o in concorso con le prime, avevano tale importanza da poter portare a una decisione diversa da quella della stessa Corte». Non sarebbe correttamente motivata l’irrilevanza degli arresti compiuti dal Polastri a danno di alcuni partigiani ai fini della configurazione del delitto contestatogli. La Corte di merito non avrebbe, inoltre, esaminato un complesso di circostanze processuali rilevanti per la questione.
Relativamente, infine, all’accusa di aiuto al nemico mossa al Polastri stesso e al Bernabò Silorata, di nuovo si rileva l’assenza di una qualsiasi valutazione critica delle risultanze processuali, oltre alla mancata considerazione di elementi probatori a carico dei due coimputati.
Per tutte queste ragioni, la Suprema Corte annulla la sentenza nelle modalità indicate dal dispositivo e parzialmente rinvia a nuova Corte di merito, investendo quest’ultima dell’ulteriore valutazione – con riferimento ai detti casi di truffa – sulla sussistenza o meno della causa ostativa dell’aver agito con fine di lucro.

- Massima:
È viziata da difetto di motivazione la sentenza in cui venga dato credito solo ad alcune delle risultanze probatorie emerse, tralasciandone altre di segno contrario, senza che traspaiano chiaramente le ragioni alla base della scelta operata dal giudice.
07/05/1947


0


Relazioni con altri documenti e biografie




Gallo Giacomo 08/07/2024
Di Massa Maria 08/07/2024
visualizza

Esplora livello


export xml Scarica la scheda in formato XML  Includi documenti
Come citare questa fonte. Segalini Franco e altri  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19670]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020