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Fascicolo: Soave Gastone

C00/00995/00/00/00090
Soave Gastone
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Toesca, Badia, Armao, Bindi, Violante, Vittori

Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N. (s/n) del 19 novembre 1946
Emanata nei confronti di: Soave Gastone

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 438 del 26 marzo 1947
Esito: annullamento con rinvio

- Dispositivo:
La Corte annulla la sentenza 19/11/1946 della seconda sezione speciale della Corte d’Assise di Torino contro Soave Gastone per difetto di motivazione sulle attenuanti generiche, sulla diminuente di cui all’art. 7 d.lgs.lgt. 27/7/1944, n. 159 e sul furto, e rinvia la causa, per il riesame di tali punti, alla Sezione speciale della Corte d’Assise di Alessandria, rigettando nel resto il ricorso.

- Sintesi della motivazione:
L’imputato, Soave Gastone, veniva condannato in primo grado alla pena di morte per intelligenze col nemico e furto aggravato, avendo egli eseguito a lungo ordini e disposizioni delle autorità germaniche (era stato ricostruito, in particolare, che il Soave aveva arrestato diversi ebrei ricorrendo spesso ad inganni e spacciandosi anche lui come tale) con fine di lucro.
Il primo motivo di ricorso, secondo il quale il ricorrente non avrebbe partecipato agli episodi contestati, o comunque vi avrebbe partecipato perché obbligato, viene rigettato in quanto il Collegio ritiene degna di credito la ricostruzione dei fatti operata, sulla base di «deposizioni di testi chiare e precise», dalla Corte di merito. Per le stesse ragioni viene rigettato anche il secondo motivo, con cui si escludeva il fine di lucro del Soave: la sentenza è immune da vizi perché la Corte di merito aveva sufficientemente motivato la convinzione che il ricorrente avesse agito con fine di lucro (il premio che l’imputato percepiva per ogni ebreo che riusciva a far arrestare; la gioia per il conseguimento di un doppio bottino in occasione dell’arresto di due fratelli, tali Gasperini; l’assenza di una fede politica tale da indurlo, per motivi diversi da quello lucrativo, a collaborare coi nazifascisti).
Viene inoltre confermata la qualificazione ex art. 54 c.p.m.g., avendo la Corte di merito, con giudizio di fatto non sindacabile, ravvisato «un’intesa, avente per oggetto la caccia agli ebrei […] fra l’attuale ricorrente ed organi della sedicente repubblica sociale italiana che, pur non essendo uno stato legittimo, era anch’essa un organismo in lotta con lo stato italiano». Poco importa che, come sostenuto dal ricorrente, la caccia gli ebrei non costituisse favoreggiamento bellico col nemico perché l’art. 54 c.p.m.g. «prescinde dallo specifico obietto dell’intelligenza o corrispondenza col nemico, per cui, per la sussistenza del reato da esso previsto, basta che si tratti di intesa o corrispondenza relativa ad un obietto che interessi al nemico in guerra, qualunque esso sia».
Non poteva inoltre applicarsi la diminuente di cui all’art. 114 c.p., ultimo capoverso, perché la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito aveva dimostrato la libertà e l’autonomia di iniziativa e di azione del Soave, oltre allo zelo dimostrato nello svolgimento delle proprie attività.
Il Collegio accoglie invece gli altri motivi di ricorso.
Sulla mancata concessione della diminuente di cui all’art. 7 d.lgs.lgt. 159/1944 la Corte ravvisa difetto di motivazione perché la gravità delle condotte del Soave, su cui si era basato il diniego, non erano tali da giustificare la negazione dell’attenuante, che ha come presupposto «un’opera nettamente distinta dall’illecito penale e, quindi, da valutare separatamente da questo».
Quanto alla condanna per furto, rileva il medesimo difetto poiché non vi era alcuna dimostrazione del fatto che, in occasione dell’episodio contestato, l’asportazione di beni fosse stata determinata dal fine di lucro. Ciò viene affermato in ragione delle scarse prove raccolte, a riguardo, nel dibattimento: una deposizione «troppo sommaria» e l’assenza di dichiarazioni dell’imputato.
Infine, «logicamente difettosa» risulta anche la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di merito non avrebbe nemmeno indicato tutti i fatti imputabili al Soave (un’«evidente gravissima deficienza della decisione», secondo la Cassazione) e da ciò si deduce come il giudice di merito non si sia preoccupato di prospettarsi un quadro preciso e completo dell’attività dell’imputato, mentre sarebbe stato doveroso farlo «per poter provvedere, con sicura e chiara visione della gravità del delitto, sulle attenuanti generiche». La corte di primo grado avrebbe poi errato nel sostenere che fosse nota la fine che avrebbero fatto gli ebrei arrestati, mentre dal processo era risultato quantomeno un dubbio del Soave su questo punto.

- Massime:
Configura il delitto di intelligenze con il nemico (art. 54 c.p.m.g.) la condotta di chi tenga, continuativamente o per tutte le volte in cui ve ne sia bisogno, un’intesa con le autorità della Repubblica sociale italiana. Non rileva lo specifico obiettivo dell’intesa o della corrispondenza col nemico, importando soltanto che esso sia un obiettivo che interessi al nemico in guerra.

Ai sensi dell’art. 54 c.p.m.g., le autorità della Repubblica sociale italiana rientrano nell’ambito dei nemici dello Stato italiano, pur non costituendo uno stato legittimo.

Libertà e autonomia d’azione sono incompatibili con l’attenuante di cui all’art. 114, ult. cp. c.p.

Difetta di motivazione la sentenza che basi una condanna su elementi di prova insufficienti o sommari.

La concessione dell’attenuante di cui all’art. 7 d.lgs.lgt. 159/1944 non può essere negata in ragione della gravità dei reati commessi, trattandosi di una valutazione che, essendo distinta nettamente dall’illecito penale, va valutata in autonomia da esso.

Difetta di motivazione, anche nell’ottica della concessione o meno delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., la sentenza che non ricostruisca in modo completo ed esaustivo le attività poste in essere dall’imputato.
26/03/1947


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Gallo Giacomo 08/07/2024
Di Massa Maria 08/07/2024
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Come citare questa fonte. Soave Gastone  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19672]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020