C00/00995/00/00/00092
Tognoni Raffaele Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Mangini
Consiglieri: Colucci, Toesca, Vita, Bicci, Pietri, Vista
Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N. (s/n) del 6 marzo 1946
Emanata nei confronti di Tognoni Raffaele
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 356 del 10 marzo 1947
Esito: annullamento con rinvio
- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata per mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e sull’attenuante dell’art. 62 n. 6 c.p. e, limitatamente a tali punti, rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Novara, sezione speciale.
- Sintesi della motivazione:
Con questa sentenza la Cassazione annulla la sentenza emessa in primo grado nei confronti di Tognoni Raffaele, condannato a dieci anni di reclusione ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g. «Aiuto al nemico nei suoi disegni politici», avendo egli rivestito il ruolo di commissario federale del partito – escluso pertanto dall’applicazione dell’amnistia ex d.p. 4/1946.
Vengono accolti entrambi i motivi di ricorso proposti dall’imputato, l’uno relativo alla quantificazione della pena e l’altro alla mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 c.p.
Per quanto riguarda la pena, la Corte rileva difetto di motivazione in quanto la pena base (quindici anni), «considerati i limiti assegnati all’art. 58 c.p.m.g., non si concilia» con gli elementi messi in luce dal giudice territoriale, tutti favorevoli all’imputato. Pertanto, la sentenza impugnata «non rende conto dei criteri ai quali in concreto la Corte di Torino si è ispirata, e cioè tali criteri non sono in essa giustificati».
Parimenti, viene ravvisata nullità in merito alla mancata applicazione dell’attenuante menzionata. La corte, infatti, «sovrana nell’apprezzamento dei fatti», avrebbe certamente potuto ritenere inapplicabile tale norma, «ma avrebbe dovuto dichiararlo e dir, sia pure concisamente, il motivo della sua decisione al riguardo», cosa che non era stata fatta.
- Massime:
Difetta di motivazione la sentenza che, nel commisurare la sanzione penale, adotta una pena base in misura manifestamente incongrua rispetto alle circostanze, relative all’imputato, rilevate in giudizio.
Sussiste difetto di motivazione qualora non siano esternate le ragioni per cui il giudice ha escluso l’applicabilità di una o più circostanze attenuanti.
10/03/1947
Come citare questa fonte. Tognoni Raffaele in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19674]