C00/00995/00/00/00094
Triola Elio e altri Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente:
Consiglieri:
Sentenza impugnata:
Corte d’Assise straordinaria di Torino
Sent. N (s/n) del 14 giugno 1946
Emanata nei confronti di: Triola Elio, Saglietti Giuseppe, Perrella Trualdo
Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 215 del 14 febbraio 1947
Esito: inammissibilità dei ricorsi del Triola e del Saglietti, estinzione per amnistia per il Perrella
- Dispositivo:
Dichiara inammissibili i ricorsi di Triola Elio e da Saglietti Giuseppe con la condanna di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 2000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara estinti i reati per amnistia nei riguardi del Perrella ed annulla la sentenza, da lui impugnata, senza rinvio, ordinando la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
- Sintesi della motivazione:
Il Giudice di primo grado condannava Triola Elio e Saglietti Giuseppe a trent’anni di reclusione per collaborazione militare col nemico (consistita in catture, sevizie e uccisioni volontarie di partigiani), nonché Perrella Trualdo a dieci anni per collaborazione politica.
La Suprema Corte, nel giudicare sulla vicenda, dichiara inammissibili i ricorsi del Triola, perché sottoscritto solo dall’imputato e non dal difensore, e del Saglietti, perché presentato al di fuori dei termini previsti per legge, mentre accoglie l’istanza del Perrella affinché gli venga applicata l’amnistia di cui al d.p. n. 4/1946.
Il Perrella era stato ritenuto colpevole per aver denunciato una coppia di coniugi di religione ebraica, provocandone l’arresto e, in un caso, la deportazione in Germania. Il Collegio ritiene però insussistente la causa ostativa, espressamente prevista dal citato d.p., del fine di lucro, non potendosi condividere quanto era stato affermato dal PM presso la Corte di primo grado, ossia che il Perrella avrebbe agito per accaparrarsi l’appartamento dei coniugi Foà: la sua delazione sarebbe infatti avvenuta in seguito a dissidi con gli stessi e il movente sarebbe perciò stato la vendetta, non un qualsiasi scopo lucrativo.
- Massima:
Aver agito col movente della vendetta non costituisce causa ostativa per l’applicazione dell’amnistia di cui al d.p. 22 giugno 1946, n. 4.
14/02/1947
Come citare questa fonte. Triola Elio e altri in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19676]