Accesso riservato

Fascicolo: Valletti Borgnini Alfredo

C00/00995/00/00/00095
Valletti Borgnini Alfredo
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: De Ficchy
Consiglieri: Pannullo Trasimeni, Toesca, Vista, Valenti, Pietri

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 8 aprile 1946
Emanata nei confronti di: Valletti Borgnini Alfredo

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 112 del 13 febbraio 1948
Esito: rigetto del ricorso

- Dispositivo:
La Corte di Cassazione, visto l’art. 537 c.p.p., rigetta il ricorso proposto dal PM avverso la sentenza della Corte d’Assise (sez. spec.) di Torino, emessa, in data 8 aprile 1946, nei confronti di Valletti Borgnini Alfredo fu Felice.

- Sintesi della motivazione:
L’imputato, generale comandante del presidio militare di Torino fra il settembre 1943 e l’aprile 1945, era stato tratto in giudizio per rispondere di collaborazionismo ex art. 51 c.p.m.g. avendo egli ricostituito reparti destinati ad operazioni a fianco del tedesco ed essendosi rifiutato di inoltrare al Tribunale supremo per la difesa dello Stato alcune domande di grazia di nove membri del C.L.N. piemontese, poi fucilati. Egli veniva assolto da entrambi i capi di imputazione.
Il Collegio non accoglie le doglianze del PM. Non si ravvisa infatti alcun vizio motivazionale, dal momento che i giudici del merito avevano fondato il proprio convincimento su elementi, tanto oggettivi quanto soggettivi, pienamente accertati in fatto. Viene in particolare rilevato che, come approfondito nel merito, non solo non sarebbe stato integrato il dolo specifico di voler favorire i disegni militari del tedesco, ma non sussisterebbe nemmeno il nesso di causalità fra l’omesso inoltro delle domande di grazia e le successive esecuzioni: esse infatti erano state decise dalle autorità fasciste e proprio la certezza dell’esito sfavorevole dell’inoltro delle domande di grazia avrebbe inciso «nel temperamento psico-astenico dell’imputato in modo tale da fargli considerare inutile qualsiasi sforzo diretto all’adempimento del proprio dovere».
Non sussisterebbe, inoltre, dolo a causa della «viltà e pavidità d’animo» dell’imputato, le quali ne avrebbero obnubilato la mente a tal punto da non fargli comprendere quale fosse il modo corretto di agire.

- Massime:
La fattispecie di aiuto al nemico ex art. 51 c.p.m.g. non è imputabile al soggetto che, con la propria azione od omissione, determini l’uccisione di uno e più soggetti, qualora l’evento morte sia già deciso e tale esito sfavorevole non si sarebbe comunque potuto evitare.

La situazione di pavidità d’animo, che grava sull’individuo in modo da relegarlo in uno stato di obnubilata coscienza e volontà tale da impedirgli di comprendere in modo corretto il da farsi, esclude il dolo.
13/02/1948


0


Relazioni con altri documenti e biografie




Gallo Giacomo 11/07/2024
Di Massa Maria 11/07/2024
visualizza

Esplora livello


export xml Scarica la scheda in formato XML  Includi documenti
Come citare questa fonte. Valletti Borgnini Alfredo  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19677]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020