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Fascicolo: Volontè Mario

C00/00995/00/00/00097
Volontè Mario
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Colucci, Badia, Valenti, Jannitti Piromallo, Vittori, Violante

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N. (s/n) del 27 novembre 1946
Emanata nei confronti di: Volontè Mario

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 10 dell’8 gennaio 1948
Esito: condono di un terzo della pena; rigetto nel resto

- Dispositivo:
La Corte Suprema di Cassazione, visto l’art. 538 c.p.p., dichiara condonato un terzo della pena inflitta al Volontè Mario e rigetta nel resto il ricorso

- Sintesi della motivazione:
Per il suo incarico di comandante della brigata nera di Chivasso, a causa del quale aveva partecipato a rastrellamenti a Rondissone e a Casabianca di Verdengo, Volontè Mario veniva condannato dalla Corte di primo grado alla pena di trent’anni di reclusione ex art. 51 c.p.m.g., non potendosi applicare l’amnistia in ragione degli omicidi avvenuti durante tali rastrellamenti.
I giudici di legittimità, pur riconoscendo come la sentenza impugnata avesse, «con retto criterio e con logica argomentazione, sceverato i fatti» (sia quelli che deponevano per la colpevolezza del Volontè, sia quelli che, invece, la escludevano) e non difettasse dunque di motivazione sul punto, e ribadendo la qualificazione giuridica dei fatti fornita in primo grado, poiché «le operazioni condotte contro partigiani devono […] definirsi delitto di collaborazione col nemico» e non mera collaborazione politica, accoglie la doglianza con cui il ricorrente lamentava la mancata concessione del condono d.p. 22 giugno 1946, n. 4, sulla cui valutazione si era rinviato alla sede di esecuzione.
Il Collegio ritiene infatti che non poteva «senza particolare ragione, rinviarsi alla sede esecutiva l’applicazione del condono di un terzo della pena, al quale l’imputato ha diritto in base all’art. 9 lett. c del d.p. 22 giugno 1946, n. 4».

- Massima:
L’applicazione del condono di cui all’art. 9, lett. c del d.p. 22 giugno 1946, n. 4, nei casi in cui si faccia obbligo di applicarlo, deve essere effettuata dal giudice di cognizione e non vi è alcuna ragione per rimettere tale valutazione al giudice della sede di esecuzione.
08/01/1948


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Gallo Giacomo 11/07/2024
Di Massa Maria 11/07/2024
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Come citare questa fonte. Volontè Mario  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19679]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020