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Fascicolo: Zaniboni Giuseppe

C00/00995/00/00/00099
Zaniboni Giuseppe
Corte di Cassazione di Roma
Sezione II penale
Composizione del Collegio:
Presidente: Giuliano
Consiglieri: Properzi, Badia, Toesca, Trasimeni, Ricciardelli, Vista

Sentenza impugnata:
Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino
Sent. N (s/n) del 12 marzo 1946
Emanata nei confronti di: Zaniboni Giuseppe

Sentenza Corte di Cassazione:
Sent, n. 748 del 26 maggio 1947
Esito: annullamento con rinvio

- Dispositivo:
Visto l’art. 543 c.p.p., annulla la sentenza 12 marzo 1946 della sezione speciale della Corte d’Assise di Torino contro Zaniboni Giuseppe per difetto di motivazione e rinvia la causa per nuovo esame alla sezione speciale della Corte d’Assise di Alessandria.

- Sintesi della motivazione:
Con la sentenza in esame la Suprema Corte torna a occuparsi di Zaniboni Giuseppe, sul quale si era già espressa – annullando una prima volta la sentenza della C.a.s. di Torino per difetto di motivazione sulla reale attività svolta dall’imputato – la sezione speciale della Cassazione di Milano (dd. 3/10/1945).
La seconda sezione speciale della Corte d’Assise di Torino, giudice del rinvio, lo condannava nuovamente – ritenendo che l’uccisione del partigiano Chevrier da parte sua non fosse dovuta a legittima difesa, ma all’«avere in lui ravvisato un nemico che fosse doveroso combattere per lo sperato trionfo della causa nazifascista» – ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g., comminando la pena di trent’anni di reclusione.
I giudici di legittimità accolgono il motivo di ricorso dello Zaniboni (il quale lamentava che la Corte di merito non si era chiesta se egli avesse sparato per sottrarsi alla cattura o per nuocere alla causa della resistenza, né avesse motivato in merito) rilevando come in primo grado non si fosse data «adeguata ragione» della circostanza che egli aveva sparato per ragioni politiche.
La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che, come rilevato proprio nel processo di merito, l’imputato si trovava in una situazione di costante pericolo, essendo noto alle forze partigiane, e che quindi dovesse girare armato. «Ciò – afferma la Suprema Corte – non portava senz’altro ad escludere […] l’ipotesi che, al momento del pericolo, lo Zaniboni, trascurando il rischio per la sua persona, avesse volontariamente affrontato la lotta facendo prevalere la volontà di colpire gli avversari per giovare alla causa nazifascista a qualsiasi considerazione personale». Ma se la Corte l’avesse ritenuto, avrebbe dovuto motivare.
Viene inoltre ravvisata manifesta contraddizione nella parte in cui il giudice del merito, dopo aver evidenziato come lo Zaniboni, temendo che i compagni dello Chevrier lo aggredissero, avesse tolto il congegno di sicurezza di una bomba che deteneva, afferma che tale atteggiamento di timore non sarebbe stato quello di persona che si sentiva minacciata dal pericolo di un’offesa.
Pertanto, la Cassazione annulla la sentenza impugnata per il ravvisato difetto di motivazione e rinviata a nuovo giudice per lo svolgimento dell’analisi del movente alla base dello sparo mortale sferzato nei confronti del partigiano Chevrier.
Si evidenzia come «la Corte del rinvio non potrà discostarsi dal principio» alla base di entrambi gli annullamenti avvenuti e che perciò «il carattere collaborazionistico dell’uccisione dello Chevrier dovrà essere escluso, se si riterrà che a sparare lo Zaniboni si indusse per non subire menomazioni nella libertà e nella sua integrità fisica». Ma ciò non significa che il giudice del rinvio possa punire l’uccisione, anche se dovuta a tale preoccupazione: dovrà però valutare se l’offesa la cui preoccupazione avesse indotto lo Zaniboni a sparare fosse ingiusta e se l’imputato potesse sottrarvisi senza ricorrere ad atti di violenza.

- Massima:
Difetta di motivazione la sentenza che eviti di indagare (e motivare sul punto) se un omicidio sia stato causato dalla volontà di colpire il movimento di resistenza nazionale o dalla necessità di evitare una menomazione di uno o più diritti soggettivi, quali la libertà o l’incolumità personale, in capo a chi abbia agito.
26/05/1947


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Gallo Giacomo 11/07/2024
Di Massa Maria 11/07/2024
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Come citare questa fonte. Zaniboni Giuseppe  in Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo [IT-C00-FA19681]
Ultimo aggiornamento: sabato 19/12/2020